Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: per accedervi è necessario un decreto attuativo del Ministero
01 Dicembre 2016
La ricorrente ha promosso istanza per l'accesso al Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno ex art. 1, commi 414, 415, 416 della Legge di Stabilità 2016 a causa dell'inadempimento da parte del coniuge dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in suo favore.
Il Tribunale di Palermo rileva che con la Legge di Stabilità 2016 è stato istituito in via sperimentale il Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, gestito dal Ministero della Giustizia. Qualora il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, non riceva l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 c.c. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza, da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno stesso da parte del Ministero della Giustizia. Il Ministero, poi, potrà rivalersi sul coniuge inadempiente.
Il comma 416 dell'art. 1 Legge di Stabilità 2016, tuttavia, subordina l'attuazione di queste disposizioni all'emanazione (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge) di un decreto del Ministero della Giustizia che dovrà specificare modalità e procedimento per richiedere l'accesso al Fondo nonché indicare i Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione. Rilevato che, allo stato attuale, tale decreto attuativo non risulta essere stato emanato, il Tribunale di Palermo ritiene che non si possa accogliere l'istanza della ricorrente e dispone il non luogo a provvedere. |