Minore con doppia cittadinanza: è competente il giudice dello Stato di residenza abituale
02 Febbraio 2017
Il caso. Nell'ambito di un giudizio di separazione, il marito ha presentato domanda di affidamento del figlio minore. In riforma della sentenza con cui il al Tribunale di Pisa ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto applicabile la Convenzione dell'Aja del 1961 e il criterio di collegamento della residenza abituale del minore, affermando la sussistenza della giurisdizione italiana nonostante il minore si trovasse momentaneamente in Brasile, trattenutovi illecitamente dalla madre. La donna, dunque, ha presentato ricorso per cassazione.
Minore con doppia cittadinanza: si applica il criterio della residenza abituale. Considerata la doppia cittadinanza (italiana e brasiliana) del figlio dei due ex coniugi, i Giudici di legittimità ritengono attuabile il principio secondo cui, ai fini del riparto di giurisdizione e dell'individuazione della legge applicabile, «i provvedimenti dei minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 l. n. 218/1995, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja, 5 ottobre 1961» mentre, in caso di minore con doppia cittadinanza, non può trovare applicazione l'art. 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale (Cass., S.U., n. 1/2001). Pertanto, nella fattispecie in esame, ciò che rileva è l'art. 42 l. n. 218/1995 che rinvia alla Convenzione dell'Aja del 1961, il cui art. 1 dispone la competenza delle autorità dello Stato di residenza abituale del minore in relazione alle misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana avendo identificato lo Stato italiano quale luogo di residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda. Per questi motivi, le Sezioni Unite rigettano il ricorso. |