Unioni civili: il Ministero dell'Interno pubblica le formule per la redazione degli atti dello stato civile
02 Marzo 2017
Con decreto pubblicato il 27 febbraio 2017, il Ministero dell'Interno ha dato attuazione all'art. 4 d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 in base al quale devono essere apportate le necessarie modifiche di coordinamento al d.m. 27 febbraio 2001 relativo alla tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici.
L'art. 1 del decreto introduce, di seguito al Titolo IV del decreto 27 febbraio 2001, il nuovo Titolo IV-bis recante norme in materia di registri delle unioni civili. Fino alla data in cui diverrà operativo l'archivio nazionale informatizzato ex art. 10 d.l. n. 78/2015 si utilizzeranno i registri di unioni civili di cui all'art. 14 R.d. n. 1238/1939, come previsto per gli altri registri dello stato civile.
Gli artt. 2 e 3 del decreto rinviano, poi, ad appositi allegati (dal n. 1 al 4 e nn. 5 e 6) per quanto riguarda frontespizio e fogli dei registri delle unioni civili e le formule per la redazione degli atti dello stato civile in materia di unioni civili, modificando, in quest'ultimo caso, la disciplina prevista dal d.m. 5 aprile 2002.
L'art. 4, infine, stabilisce che per quanto riguarda il formato dei registri delle unioni civili, l'indice annuale, la carta e l'ordine dei fogli, nonché ogni altra caratteristica tecnica inerente la stampa, la scritturazione, la conservazione e la redazione degli atti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli altri registri di stato civile ex art. 14 R.d. n. 1238/1939. Per quanto non regolato dal decreto si applicano, invece, sempre in quanto compatibili, le disposizioni del d.m. 5 aprile 2002. |