I limiti quantitativi della richiesta di pagamento diretto al terzo
07 Aprile 2015
È possibile richiedere al terzo, ai sensi dell'art. 8 L. n. 898/1970, di pagare gli assegni di mantenimento anche per importi superiori alla metà di quanto il terzo è tenuto a versare al debitore principale?
L'art. 8 L. n. 898/1970 prevede espressamente che il datore di lavoro “pubblico” non possa versare all'avente diritto all'assegno - che abbia attivato la specifica procedura descritta nell'articolo in questione - somme superiori al 50% degli importi che egli deve al suo dipendente/obbligato. Si è discusso ampiamente in dottrina se tale limite sia estensibile anche ai rapporti di lavoro privati oppure a tutti i terzi in genere “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro” all'obbligato principale. La risposta non può che essere composita: a) nel caso di dipendenti pubblici, il limite del 50% è invalicabile, considerata l'espressa previsione normativa; b) nel caso di rapporti di lavoro privati, si può ritenere che il limite del 50% trovi la sua ragione non tanto in un'applicazione analogica e costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 898/1970, quanto semmai nell'art. 545 comma 3 e 5 c.p.c.; c) nel caso di rapporti libero professionali non vi è nessun limite, non applicandosi l'art. 545 c.p.c.; d) i canoni di locazione e gli importi diversi da quelli indicati dai punti a) e b) possono essere aggrediti per l'intero dall'avente diritto. |