Unioni civili: anche dal Tribunale di Modena sì al mantenimento del cognome comune
02 Agosto 2017
Il caso. Tizio e Caio, in sede di trascrizione come unione civile del loro matrimonio celebrato in Norvegia, hanno eletto il cognome di Tizio quale cognome comune, ex art. 1, comma 10, l. n. 76/2016. Caio ha, quindi, reso all'Ufficiale di stato civile un'ulteriore dichiarazione con la quale ha manifestato la sua volontà di posporre il cognome dell'unione al proprio con conseguente aggiornamento della propria scheda anagrafica e di tutti i documenti in cui egli appariva con il nome precedente. A seguito dell'entrata in vigore degli artt. 3 e 8 d.lgs. n. 5/2017, le parti hanno chiesto al Tribunale di Modena, con ricorso ex art. 700 c.p.c., di inibire inaudita altera parte al Sindaco del Comune nella sua qualità di Ufficiale del Governo e dello stato civile di cancellare le annotazioni e variazioni anagrafiche eseguite sull'atto di nascita di Caio.
Le norme che privano del cognome legalmente acquisito devono essere disapplicate. Il Tribunale di Modena ricorda che alla luce della normativa sovranazionale (in quanto tale prevalente sulle norme di diritto interno con essa contrastanti), e considerato che il nome e il cognome di una persona sono elemento costitutivo della sua identità e dignità personale, le norme che privano le parti del cognome legalmente e anagraficamente acquisito devono essere disapplicate posto che funzione del cognome è quella di tutela del diritto al rispetto della propria identità sia sotto il profilo individuale che sociale (così Cass. 20 dicembre 2012, n. 20385). Pertanto, l'applicazione in via retroattiva di una norma volta a cancellare un cognome legittimamente acquisito appare lesiva del diritto alla dignità ed identità personale e del diritto al nome già conseguito dalla parte in base ad una normativa all'epoca vigente nel nostro ordinamento. Considerato, quindi, che nel caso in esame sussistono sia fumus boni iuris che periculum in mora, il Tribunale accoglie il ricorso.
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