Reclamo avverso l’ordinanza presidenziale e sospensione feriale dei termini

02 Settembre 2015

Il reclamo ex art. 708 c.p.c. è sottoposto al periodo di sospensione feriale o, accedendo alla tesi della natura cautelare del provvedimento presidenziale, non rientra tra le materie oggetto della sospensione feriale medesima?

Il reclamo ex art. 708 c.p.c. è sottoposto al periodo di sospensione feriale o, accedendo alla tesi della natura cautelare del provvedimento presidenziale, non rientra tra le materie oggetto della sospensione feriale medesima?

Come noto avverso l'ordinanza emessa a seguito dell'udienza ex art. 708 c.p.c - ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale assume i provvedimenti provvisori ed urgenti sia relativamente all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita in casi di prole minorenne, sia relativamente agli aspetti di natura economica (assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento della prole e di mantenimento del coniuge) - è possibile proporre reclamo alla Corte d'Appello. L'impugnazione, pena l'improcedibilità della domanda, deve intervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della relativa ordinanza.

La natura “sostanzialmente cautelare” dell'ordinanza presidenziale (Cass. 12 giugno 2006, n. 13593) – che la rende un unicum nel sistema giuridico - potrebbe indurre a ritenere che la stessa non soggiaccia al regime della sospensione feriale dei termini (attualmente dal 1 al 31 agosto a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 162/2014): il reclamo dovrebbe quindi essere trattato dalla Corte d'Appello anche nel periodo di sospensione feriale dei termini atteso che l'ordinanza presidenziale contenendo provvedimenti “provvisori ed urgenti” conterrebbe già in re ipsa la dichiarazione di urgenza a cui l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) subordina la possibilità di trattazione dei procedimenti civili in «caso di grave pregiudizio per le parti».

Peraltro, e sotto diverso profilo, non può non osservarsi che poiché l'art. 708 comma 4 c.p.c. non menziona l'art. 669-terdecies c.p.c., la disciplina non dovrebbe essere quella del procedimento cautelare uniforme: il modello di rifermento dovrebbe essere quello dell'art. 739 c.p.c. che, pacificamente, soggiace alla sospensione feriale dei termini. Opzione che riterrei preferibile.

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