La donna sedotta e abbandonata in gravidanza ha diritto al risarcimento del danno?
02 Novembre 2015
Non è atto contra jus la rottura di una relazione sentimentale, neppure se i partner hanno avuto rapporti sessuali ed hanno procreato, e ancora meno il rifiuto delle “nozze riparatrici”. Il nostro ordinamento tutela e protegge al massimo livello la libertà matrimoniale dell'individuo e non accorda tutela alcuna alla donna “sedotta” neppure nel caso in cui vi sia stata formale promessa di matrimonio. Al genitore che ha provveduto da solo al mantenimento del figlio sin dalla nascita, nel disinteresse dell'altro, spetta il rimborso delle maggiori spese sostenute, obbligazione che ha natura in senso lato indennitaria, e che il giudice può liquidare equitativamente, anche in difetto di prova dei singoli esborsi. |