Per il TAR Lombardia è illegittimo porre a carico degli assistiti il costo della fecondazione eterologa
02 Novembre 2015
Il caso. L'Associazione “SOS Infertilità” Onlus impugnava le delibere della Regione Lombardia del 12 settembre 2014 n. X/2344 e del 7 novembre 2014 n. X/2611 che autorizzavano, rispettivamente, le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presso i centri presenti sul territorio regionale, ponendole interamente a carico degli assistiti e stabilivano le tariffe per accedere a tali tecniche ricomprese tra i 1500 e i 4000€. Al contrario, per le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo era previsto a carico degli interessati esclusivamente il pagamento del ticket. Inoltre, l'Associazione chiedeva che fosse dichiarata illegittima la sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti ai centri di PMA. La Regione Lombardia, costituita in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato si era già espresso contro il provvedimento, ritenuto discriminatorio, accogliendo le censure delle associazioni e rinviava la decisione definitiva al Tribunale Amministrativo.
La decisione del TAR Lombardia. Nell'analizzare la questione, il tribunale amministrativo richiama il principio affermato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 162/2014, secondo cui la scelta di una coppia di formare una famiglia che abbia dei figli costituisce l'espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi, libertà che è da ricondurre agli artt. 2, 3 e 31 Cost. e che concerne la sfera privata e familiare. Inoltre, la tematica in esame è anche riconducibile al diritto alla salute che, interpretato alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, è comprensivo altresì della salute psichica della persona. Dunque a quest'ultima deve essere accordata una protezione uguale a quella riservata alla salute fisica. Sulla salute della coppia potrà quindi incidere negativamente ed in misura rilevante l'impossibilità di ricorrere alla PMA eterologa, senza che rilevi il fatto che quest'ultimo tipo di procedura, a differenza di quella omologa, comporti la nascita di un figlio geneticamente non riconducibile ai genitori. Da ciò si desume che la prestazione in parola è legata ad una pluralità di beni costituzionali, il cui esercizio non può essere ostacolato o condizionato, né dalla legge né dall'autorità amministrativa, ponendo a carico dei soggetti coinvolti l'intero costo della procedura. Infine, il TAR Lombardia sottolinea come il trattamento deteriore riservato alla PMA eterologa è illegittimo in quanto vìola il canone di ragionevolezza. Tra le due procedure, infatti, le differenze tecniche esistenti non sono idonee a giustificare un trattamento diverso, tanto più che entrambe sono assoggettate all'art. 7 l. n. 40/2014 contenente l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. In questo senso, anche la Corte Costituzionale (sent. n. 432/2005) ha avuto modo di chiarire che non possono esser introdotti regimi diversi in carenza di una causa normativa razionale; ugualmente la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto irragionevole la previsione di un limite di età diverso per le donne che si sottopongono alla PMA di tipo omologo rispetto a quelle che si sottopongono alla PMA di tipo eterologo ( TAR Veneto, 8 maggio 2015, n. 501). Per quanto concerne la seconda censura formulata dall'Associazione, relativa all'illegittimità della sospensione delle procedure di nuove autorizzazioni e accreditamenti, questa viene dichiarata infondata. Tale sospensione appare necessaria al giudice amministrativo regionale «per consentire di adeguare gli standard operativi e le tecniche di effettuazione della PMA alle più moderne tecnologie e di adattare le procedure anche alla luce del recente riconoscimento della possibilità di ricorrere alla PMA di tipo eterologo». La Lombardia, inoltre, ospita il 16,3% di tutti i centri di PMA presenti sul territorio nazionale, un numero elevato rispetto alle altre regioni, dunque il divieto di concedere nuove autorizzazioni è lecito. Alla luce di quanto esposto in precedenza il TAR Lombardia, con sentenza 28 ottobre 2015 n.2271, dichiara illegittime le delibere impugnate nella parte in cui pongono a carico degli assistiti l'intero costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo e rigetta il ricorso nella parte in cui si chiede di dichiarare illegittima la sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti ai centri di PMA. |