La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi
02 Novembre 2015
Massima
E' ammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento dell'immobile nella parte in cui dispone l'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di assegnazione della casa familiare anche se cronologicamente successiva all'iscrizione di ipoteca. Il caso
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare incardinata avanti il Tribunale di Bari, il Giudice dell'Esecuzione ha disposto con decreto il trasferimento dell'immobile pignorato all'aggiudicatario; nel medesimo provvedimento ha altresì statuito la cancellazione dell'ordinanza di assegnazione dell'immobile quale casa coniugale al coniuge assegnatario terzo datore di ipoteca. Quest'ultimo ha presentato ricorso ex art. 617 c.p.c. assumendo l'opponibilità anche all'aggiudicatario del proprio diritto di abitazione, vista, da un lato, l'anteriorità della data di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare rispetto alla data di trascrizione del pignoramento, e dall'altro lato, l'ininfluenza dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal creditore procedente sull'immobile oggetto di espropriazione, anche se anteriore alla data di trascrizione del provvedimento di assegnazione. Su questi assunti, l'assegnatario ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento nella parte in cui dispone appunto la cancellazione del provvedimento di assegnazione. In un simile contesto l'aggiudicatario e la creditrice procedente, quest'ultima dopo aver contestato l'improcedibilità del ricorso in quanto notificato alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata. Il Tribunale di Bari, dopo aver statuito che la nullità della notifica del ricorso ex art. 617 c.p.c., era stata sanata dalla costituzione in giudizio delle parti, ha valutato ammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento dell'immobile. Secondo il giudicante, che aderisce all'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 11096/2002, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se non trascritto, è opponibile ai terzi per nove anni dalla data di assegnazione; nel caso di specie, inoltre, essendo lo stesso stato trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento, ne discende la certa opponibilità al creditore procedente e, quindi, al terzo acquirente dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare. Al tempo stesso, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inopponibilità della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare al creditore procedente che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, poiché considera non applicabile in via analogica al caso di specie il disposto dell'art. 2812 c.c.. Per tale ragione, il giudicante ha disposto la sospensione dell'esecutività del decreto di trasferimento dell'immobile nella parte in cui dispone l'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di assegnazione della casa familiare anche se cronologicamente successiva all'iscrizione di ipoteca. Ciò però vuol dire anche che, nel decreto di trasferimento, il Giudice dell'esecuzione non potrà ordinare la liberazione dell'immobile aggiudicato ma non potrà di certo impedire la vendita del bene immobile stesso.
In motivazione «...nella specie il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, è stato trascritto nei registri immobiliari il 14.06.2010 e quindi anteriormente alla trascrizione del pignoramento, avvenuta il 20.01.2012. Ne discende la sicura opponibilità al creditore procedente e quindi al terzo acquirente dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Non ha pregio l'eccezione di inopponibilità della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla creditrice procedente per avere questa iscritto ipoteca anteriormente alla suddetta trascrizione in base alla previsione dell'art. 2812 c.c... Ne discende che, non potendosi ravvisare in capo al (omissis) la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, appare quanto meno dubbia la riferibilità al caso di specie del disposto normativo, di cui al citato art. 2812 c.c., che stabilisce l'inopponibilità al creditore ipotecario dei diritti reali di godimento di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca considerato il carattere eccezionale della norma che non ne ammette una interpretazione analogica. Le considerazioni che precedono non impediscono certamente la vendita coattiva dell'immobile ma sicuramente non consentono di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di assegnazione della casa familiare, così come disposto nel suddetto provvedimento né tanto meno può ordinarsi la liberazione dell'immobile...». La questione
La questione in esame è la seguente: è opponibile al creditore procedente e al terzo aggiudicatario dell'immobile pignorato il provvedimento di assegnazione del medesimo immobile quale casa familiare? Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile, nel corso di una procedura espropriativa, al creditore procedente che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla suddetta trascrizione? E' applicabile, anche per via analogica, il disposto dell'art. 2812 c.c.? L'eventuale opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione, bloccherà la vendita dell'immobile? Le soluzioni giuridiche
Il punto di partenza del giudice estensore dell'ordinanza in esame è la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11096/2002, che ha risolto lunghi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali, stabilendo che, ai sensi dell'art. 6 comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898 l. div., applicabile anche in tema di separazione, il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione; è invece opponibile anche oltre i nove anni, nel caso in cui il titolo sia stato trascritto in precedenza. In forza di tale assunto, il Tribunale di Bari ha riconosciuto la certa opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, poiché provvedimento trascritto anteriormente al pignoramento immobiliare. Questione più complessa, invece, riguarda l'opponibilità di tale provvedimento al creditore procedente che abbia iscritto ipoteca prima dell'atto e al terzo acquirente in sede di vendita. Per decidere la questione, il giudice estensore ha prima di tutto dovuto stabilire la natura giuridica del diritto di assegnazione del domicilio familiare e, aderendo all'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l'ha equiparato ad un diritto personale di godimento e non certamente ad un diritto reale, sulla base di una semplice considerazione: nel nostro ordinamento i modi di costituzione dei diritti reali sono espressamente e tassativamente previsti dalla legge per cui non può essere prevista un'applicazione per analogia di quanto disposto dall'art. 2812 c.c. Tale disposizione prevede, infatti, l'inopponibilità al creditore ipotecario dei diritti reali di godimento che sono stati trascritti successivamente all'iscrizione dell'ipoteca ma, giustappunto, il diritto di assegnazione della casa familiare non costituisce un diritto reale, per cui non può rientrare nell'ambito di applicazione di detta norma che ha carattere eccezionale e non permette alcuna interpretazione analogica o estensiva. Da ciò deriva l'opponibilità della trascrizione del provvedimento di assegnazione al creditore procedente-ipotecario, ma ciò non paralizza il diritto dello stesso di procedere ad esecuzione sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente. Pertanto, verrà sospesa l'esecutività del decreto di trasferimento nella parte in cui dispone la cancellazione del provvedimento di assegnazione e il Giudice dell'esecuzione non potrà ordinare la liberazione dell'immobile, ma non potrà di certo essere sospesa la vendita dell'immobile. Osservazioni
La questione dell'opponibilità ai terzi, nello specifico al creditore pignorante e al terzo acquirente, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario della prole e non debitore è stato un problema a lungo dibattuto sotto diversi punti di vista sin dalla promulgazione della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975. Alquanto difficile è stata ed è la questione legata all'individuazione della natura di tale diritto: per le tesi più estreme si configurerebbe un'ipotesi particolare di comodato o di locazione, secondo altri ancora sarebbe un diritto reale o un diritto personale di godimento sui generis o atipico ma, come abbiamo visto, la tesi sicuramente preferibile è quella secondo cui si tratterrebbe di un diritto personale di godimento. La natura personale del diritto aveva condotto ad escludere l'opponibilità del provvedimento ai terzi ritenendo che la peculiare natura del diritto e l'impossibilità di assimilarla a posizioni tutelabili con un adeguato sistema di pubblicità, escludessero che lo stesso fosse opponibile ai terzi. Una prima apertura in senso contrario si ebbe con la pronuncia della Corte Costituzionale 27 luglio 1989 n. 454, che dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 155 comma 4 c.c., testo previgente, poiché non prevedeva la possibilità di trascrivere il provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di separazione, come invece era già riconosciuto nell'art. 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898 l. div., creando così una disparità di trattamento per i figli di due coniugi separati rispetto a due coniugi divorziati. Questo primo passo non sgombrò comunque tutti i dubbi circa l'operatività e gli effetti di questo provvedimento, soprattutto con riguardo al richiamo all'art. 1599 c.c. operato all'interno dell'art. 6 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898 l.div. Finalmente i vari contrasti interpretativi furono risolti dalla già citata Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ., SU,26 luglio 2002 n. 11096), la quale sancì che il provvedimento giudiziale di assegnazione, ai sensi dell'art. 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898 L. Div. (richiamabile anche in tema di separazione in forza delle citate pronunce della Corte Costituzionale), era opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione, poiché provvedimento munito di data certa, ovvero anche dopo i nove anni dalla data dell'assegnazione, ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto. L'esigenza era proprio quella di tutelare i soggetti deboli del nucleo familiare, assicurando così al coniuge affidatario dei figli minori e assegnatario della casa familiare l'effettività del godimento del bene stesso, evitando che tale diritto diventasse però un mezzo per assicurarsi il raggiungimento di altre finalità, quali ad esempio quella dell'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi. Si può certamente affermare che, dopo tale pronuncia, il problema dell'opponibilità del provvedimento di assegnazione, anche se non trascritto, è giunto a una soluzione ferma. L'assunto è stato assorbito anche dal recente nuovo disposto dell'art. 337 sexies c.c., introdotto dalla dal d.lgs 28 dicembre 2013 n. 154, che ha di fatto confermato il contenuto dell'art. 155 quater c.c., come innovato dalla l. n. 54/2006, per cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare e quello di revoca dell'assegnazione stessa sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.. L'opportunità, quindi, di trascrivere o meno il provvedimento di assegnazione della casa familiare, che comporta il pagamento di un'imposta ma assicura un‘importante garanzia per la futura serena prosecuzione del godimento dell'immobile, è da valutare soprattutto in tutti quei casi in cui i figli abbiano un'età per la quale, presumibilmente, non raggiungeranno l'indipendenza economica entro l'indicato termine di nove anni. |