Solo lo stato di abbandono del minore giustifica l'adozione in casi particolari

Redazione Scientifica
03 Febbraio 2016

L'adozione – da parte di un componente dell'unione di fatto, omosessuale o meno – del figlio del compagno non è un diritto (tantomeno fondamentale) scaturente da tale unione...

L'adozione – da parte di un componente dell'unione di fatto, omosessuale o meno – del figlio del compagno non è un diritto (tantomeno fondamentale) scaturente da tale unione: l'adozione in casi particolari tutela anzitutto il preminente interesse del minore e se un minore non è in stato di abbandono – posto che è “giuridicamente impossibile” sia collocato in affidamento preadottivo – non è consentita l'adozione di cui all'art. 44, lett. d), l. n. 184/1983; diversamente opinando andrebbe, secondo una lettura eversiva e inconcepibile della norma, accolta la domanda di adozione proveniente da ogni soggetto (desideroso - e titolato in forza di un ottimo rapporto con il minore - di diventare il padre 2, o madre 2; o 3, o 4, ecc...) che intenda adottare il minore, non in stato di abbandono, nella forma della lettera d), al fine di ampliarne accudimento e risorse economiche (e così realizzando meglio l'interesse del minore, rispetto alle possibilità complessive dei genitori biologici).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.