Bonus negoziazione assistita a regime. Domande entro il 10 aprile

Redazione Scientifica
03 Aprile 2017

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che recepisce e attua la stabilizzazione del credito d'imposta prevista dalla Stabilità 2016. Dal prossimo anno le domande andranno presentate entro il 10 febbraio.
Per quest'anno le domande per accedere al credito d'imposta riconosciuto in relazione alla negoziazione assistita devono essere presentate entro il 10 aprile. Dal 2018 le istanze andranno presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Sono questi i nuovi termini fissati dal Decreto 30 marzo 2017 (G.U. Serie Generale n. 77 del 1 aprile 2017) al fine di inserire a regime il credito d'imposta fino a 250 euro riconosciuto, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che hanno corrisposto il compenso agli avvocati o agli arbitri. Previsto inizialmente per il solo 2015, la Legge di Stabilità 2016 ha poi inserito la stabilizzazione del credito nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui. Le domande dovranno essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile dal Ministero della Giustizia lo scorso sabato 1° aprile (primo giorno di presentazione delle istanze). Entro il 30 aprile il Dipartimento per gli affari di giustizia, comunicherà al richiedente l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di negoziazione. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. *fonte www.fiscopiu.it

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