Ordini di protezione nei provvedimenti provvisori: ammissibile il reclamo in Corte d'Appello

Redazione Scientifica
03 Maggio 2016

L'ordine di protezione assume la natura giuridica dell'ordinanza che lo contiene, la decisione della corte d'appello non è vincolante per il giudice istruttore, il giudice non è mero esecutore delle volontà del minore.

L'ordine di protezione, emesso in sede di art. 708 c.p.c., assume la natura giuridica dell'ordinanza che lo contiene ed è quindi reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello.

La fissazione dell'udienza per la trattazione del reclamo in data successiva a quella di ammissione delle prove in primo grado non influsice sul diritto del coniuge di chiedere ed eventualmente ottenere la revisione dei provvedimenti provvisori da parte del giudice d'appello. La decisione della Corte non ha però carattere vincolante sui poteri del giudice istruttore che, in presenza di fatti nuovi rispetto a quelli valutati dal giudice del reclamo, potrà regolare in modo diverso i rapporti patrimoniali e personali dei coniugi.

Il giudice non è il mero esecutore dei desiderata del minore ed il suo provvedimento può anche disattendere la volontà espressa dal minore nel corso della sua audizione, ma con motivazione tanto più stringente quanto più il minore, anche in ragione dell'età, abbia mostrato capacità di discernimento.

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