Procura generale per convenzioni matrimoniali: se in dottrina manca un orientamento unitario la procura non è contraria all’ordine pubblico e il notaio non è sanzionabile
11 Maggio 2015
Con la sentenza n. 9425, pubblicata l'8 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un notaio, sanzionato per la violazione dell'art. 28 della legge notarile poiché aveva accettato due procure generali «nelle quali era stata inserita la clausola che prevedeva la facoltà del rappresentante di stipulare convenzioni matrimoniali, ed in particolare convenzioni di separazioni dei beni, di comunioni convenzionali, di costituzione di fondi patrimoniali, e le medesime convenzioni modificare». Il rigetto della Corte di appello. La CO.RE.DI. in primo grado ha condannato il notaio che ha ricevuto detta procura generale. La Corte di appello di Torino, a cui il notaio si è rivolto, rigettava l'impugnazione sulla base di due importanti considerazioni. In primo luogo, le due procure «conferivano al rappresentante la scelta che l'ordinamento e, prima ancora il contesto socio – economico, attribuiscono in via esclusiva a ciascun coniuge» e quindi dovevano essere ritenute nulle per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1418 comma 2 c.c.. Inoltre, le clausole in esame, delegando a terzi l'esercizio di un diritto personalissimo attinente al regime patrimoniale della famiglia, erano manifestamente contrarie all'ordine pubblico. La Corte di merito non considerava rilevante ai fini del reclamo la non sussistenza di un orientamento interpretativo consolidato «contrario all'ammissione della rappresentanza volontaria in materia di convenzioni matrimoniali». Il notaio ha proposto allora ricorso in Cassazione, in particolare denunciando una violazione degli artt. 162, 167, 1343, 1346, 1418 c.c., dell'art. 28 comma 1 della legge notarile e la carenza ed erroneità della motivazione della pronuncia di merito.
Se manca un orientamento dottrinale unitario non c'è manifesta contrarietà all'ordine pubblico. Dopo aver disatteso il primo motivo di ricorso con il quale il notaio deduceva l'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare, a causa della sopravvenuta sentenza n. 229/2014 Corte Cost., la Suprema Corte ha esaminato contestualmente, in quanto connessi, il secondo e il terzo motivo addotti dal ricorrente. Il notaio censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto le convenzioni matrimoniali quali diritti strettamente personali e non delegabili ad un altro soggetto, e per questo motivo il primo e il secondo grado affermavano che il ricevimento di detto atto doveva essere qualificato come contrario all'ordine pubblico; il professionista ha richiesto la cassazione sulla base del fatto che presupposto necessario per la sussistenza della violazione è il carattere manifesto del contrasto con l'ordine pubblico stesso, elemento che mancherebbe in questo caso vista la presenza di orientamenti dottrinali che sostengono un'opposta conclusione. La Cassazione ritiene fondati questi motivi. È necessario, infatti, verificare se in materia di ammissibilità o meno della rappresentanza nella stipulazione di convenzioni matrimoniali si sia formato un orientamento giurisprudenziale e dottrinale univoco in uno qualunque dei due sensi poiché soltanto in caso affermativo si potrebbe configurare la responsabilità del notaio. Mancano nella giurisprudenza di legittimità pronunce valutabili a tal fine mentre si riscontrano numerosi contributi dottrinali di segno opposto. Un primo indirizzo, in base alla natura personale delle convenzioni matrimoniali «in quanto finalizzate alla realizzazione dei fini inerenti allo status matrimoniale, esclude la legittimità del conferimento di una procura avente ad oggetto la facoltà di stipulare dette convenzioni». Un secondo orientamento, in senso contrario, «valorizza il profilo patrimoniale di tali convenzioni» e ritiene quindi che «il potere di rappresentanza conferito con la procura ha ad oggetto diritti di natura patrimoniale e che le convenzioni matrimoniali non incidono direttamente sullo status dei coniugi». La Corte di Cassazione in sede disciplinare, non «prende posizione per l'uno o per l'altro di tali orientamenti, ma prende atto di tale contrasto e, quindi, della mancanza di un indirizzo consolidato»; proprio la mancanza di un indirizzo consolidato rende impossibile condividere le conclusioni a cui la Corte d'appello è giunta sulla base di un «proprio convincimento personale, invero irrilevante ai fini del decidere», «posto che la sussistenza di un indirizzo in dottrina che ritiene l'ammissibilità di una siffatta procura esclude in radice una tale evenienza (manifesta contrarietà all'ordine pubblico delle due procure generali)». La Corte di Cassazione, accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, assolve il notaio ricorrente. |