Divorzio breve: la Sezione IX del Tribunale di Milano introduce il nuovo criterio di assegnazione dei procedimenti divorzili

Redazione Scientifica
27 Maggio 2015

La Sezione IX del Tribunale di Milano, con delibera del 25 maggio 2015, ha introdotto il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per «connessione ex lege 55/2015», con effetto immediato dal 26 maggio 2015, disponendo che la causa di divorzio venga assegnata al giudice investito della causa di separazione, ove ancora pendente, il tutto per garantire una gestione razionale ed efficiente (nonché celere) del contenzioso matrimoniale.

Entra in vigore il “divorzio breve”: le indicazioni del Tribunale di Milano. «Dal 26 maggio 2015 è in vigore – con effetto immediato anche nei procedimenti pendenti – la l. 6 maggio 2015, n. 55 che modifica il termine per la proponibilità della domanda di divorzio (…)»; pertanto, il Tribunale di Milano, Sezione IX, ha emanato una delibera per modificare il riparto interno degli affari, al fine di garantire semplificazione e accelerazione della trattazione dei processi, poiché sarà ricorrente il caso in cui la domanda giudiziale di divorzio venga presentata nel momento in cui penda ancora il giudizio di separazione.

Il nuovo criterio di assegnazione dei procedimenti divorzili. La Sezione IX ha stabilito che «nel caso in cui la domanda di divorzio sia presentata allorché ancora penda il procedimento di separazione giudiziale, il fascicolo sia assegnato al medesimo giudice». Tale scelta risulta essere «l'unica idonea a garantire una gestione razionale ed efficiente (nonché celere) del contenzioso matrimoniale», per le seguenti ragioni:

  • dal momento del deposito del ricorso divorzile, il giudice della separazione non potrà più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. È quindi opportuno che il magistrato investito della trattazione sia lo stesso per evitare che strumenti di tutela dei minori possano nel frattempo subire un arresto o altri inconvenienti. Ciò «ferma restando la competenza decisoria del collegio per l'uno (separazione) e l'altro caso (divorzio)»;
  • sempre dal momento del deposito del ricorso divorzile, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche, se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e quella di deposito del ricorso divorzile.

Questa organizzazione agevola la definizione in tempi ragionevoli dei due processi tenuto conto dell'aumento del contenzioso che si registrerà a causa dell'abbreviazione dei termini per l'accesso alla giurisdizione del divorzio.

Attribuzione del procedimento divorzile per “connessione ex lege 55/2015”. In conclusione, il Tribunale di Milano ha disposto che:

  1. dal 26 maggio 2015, la causa di divorzio venga assegnata al giudice investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale, ove sia ancora pendente in primo grado e davanti alla sezione IX civile;
  2. la Cancelleria garantisca la perequazione delle assegnazioni mensili dei procedimenti divorzili, annotando le assegnazioni per connessione man mano che vengano disposte.

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