Affidamento condiviso e diritto a percepire l'assegno per nucleo familiare

03 Luglio 2015

Quale coniuge ha diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare in caso di affidamento condiviso della prole?

Quale coniuge ha diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare in caso di affidamento condiviso della prole?

Nel caso di separazione legale o divorzio con affidamento condiviso della prole entrambi i genitori affidatari hanno la possibilità di chiedere l'assegno per il nucleo familiare (ANF) e la scelta in concreto di chi tra i due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. Nel caso in cui non ci sia l'accordo dei genitori e la richiesta provenga da entrambi, l'assegno deve essere attribuito al genitore con il quale il figlio convive: questi sono in breve i criteri per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare dettati dall'INPS subito dopo l'introduzione nel nostro ordinamento della figura dell'affido condiviso (v. Messaggio INPS n. 12791/2006; Circolare INPS n. 210/1999).

La recente giurisprudenza di merito ha precisato, a riguardo, come l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare trovi il suo fondamento nella necessità di garantire un supporto al nucleo familiare, ragione per cui, in caso di affidamento condiviso, sebbene entrambi i genitori affidatari abbiano la possibilità di richiedere la prestazione, l'assegno deve essere attribuito e corrisposto al genitore collocatario (Trib. Nocera Inferiore, sez. I, 9 ottobre 2013).

Viceversa, la normativa INPS nulla dispone in merito all'ipotesi di affidamento condiviso con collocamento alternato, che si realizza quando i figli trascorrano uguali periodi di tempo presso ciascun genitore (Cfr. Trib. Ravenna, ord., 21 gennaio 2015) oppure, nell'ipotesi meno frequente, con l'alternanza dei genitori nella casa familiare abitata stabilmente dai figli (c.d. collocamento invariato).

In tal caso riteniamo che, premesso che l'INPS attribuirà e corrisponderà l'assegno per nucleo familiare sempre ad uno solo dei coniugi, sarà poi l'accordo delle parti o, in mancanza, il giudice a dover stabilire a quale dei due genitori spetterà di chiedere l'assegno e in quale percentuale poi ne tratterrà per sé parte dell'importo e ne trasferirà all'altro genitore la restante parte in misura corrispondente ai periodi di affidamento ed effettiva permanenza del figlio disposto a favore di ciascuno.

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