Sostituzione fedecommissaria a favore dell'enteFonte: Cod. Civ. Articolo 692
03 Luglio 2017
È possibile prevedere in un testamento la sostituzione fedecommissaria a favore dell'ente presso il quale l'interdetto è ricoverato? Tizio è stato dichiarato interdetto non appena raggiunta la maggiore età a fronte di una sindrome di down di importante rilevanza. Dopo la morte del padre, la madre, ormai anziana, ricovera il figlio in un istituto ospedaliero particolarmente noto per la attenta assistenza ai ricoverati. Può la madre con testamento lasciare tutti i beni della famiglia, nello specifico una rilevante somma di denaro, al figlio per pagare le rette e dopo la sua morte disporre che le somme residue vadano a vantaggio dell'istituto che ha ospitato Tizio fino alla morte?
La disposizione testamentaria che chiede la madre di Tizio è possibile e si definisce sostituzione fedecommissaria, prevista all'art. 692 c.c.. Il fedecommesso costituisce una eccezione alla regola generale di disporre dei propri beni solo per il dopo la propria morte e non anche per il momento successivo alla morte del primo istituito. Tale eccezione è ammessa solo in considerazione della finalità assistenziale. In qualsiasi altra circostanza il fedecommesso rimane vietato e la disposizione che lo prevede è nulla. L'art. 692 c.c. costituisce anche una deroga alla riserva di legittima poiché tra i beni che possono essere destinati al sostituito sono compresi anche i beni che costituiscono la legittima del primo istituito. La sostituzione fedecommissaria prevede alcuni presupposti: l'istituito deve essere figlio, discendente o coniuge del testatore (non si applica quindi ai fratelli e sorelle); l'istituito deve, inoltre, essere interdetto e lo stato di incapacità deve permanere per tutta la durata della prima istituzione. La struttura della sostituzione fedecommissaria è composta da due chiamate, che possono essere sia a titolo di legato che di eredità; le due chiamate, la prima a favore dell'istituito e la seconda a favore del sostituto devono essere in ordine successivo, dove l'istituito è l'interdetto e il sostituto è il soggetto che se ne prende cura, nel caso specifico l'ente che lo ospita. Il fedecommesso impone al tutore del primo istituito l'obbligo di conservare e restituire i beni oggetto della disposizione a favore del secondo chiamato. L'istituito ha un limitato potere di disposizione creando una parziale indisponibilità dei beni. Il presupposto perché si compia l'acquisto in capo al sostituto è la cura dell'incapace, materiale e morale (si tratta di un vero e proprio onere): la sostituzione integra una fattispecie complessa caratterizzata non solo dalla volontà del disponente ma anche dalla effettiva cura dell'incapace, che costituisce elemento essenziale e caratterizzante la funzione assistenziale. In caso di nullità della sostituzione fedecommissaria per inadempimento della cura, la prima istituzione rimane valida ed efficace. Oggetto del fedecommesso può essere l'intera eredità, una quota, o specifici beni; non potrà in nessun caso essere oggetto di sostituzione fedecommissaria il diritto di usufrutto, per il divieto di usufrutto successivo.
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