Contenuti e limiti del diritto degli ascendenti dopo la sentenza della Corte di Strasburgo 20 gennaio 2015

Giuseppe Buffone
04 Agosto 2015

L'Autore, profittando della recente sentenza della Corte Edu Manuello e Nevi c. Italia, analizza il quadro complessivo della giurisprudenza, italiana e internazionale, dei rapporti tra ascendenti e nipoti, soffermandosi in particolare sul mutamento - non solo sociale ma anche giuridico - della qualità della relazione parentale che non può essere ridotta alla mera previsione di un semplice diritto di visita ma deve, semmai, estrinsecarsi in un rapporto continuo e intenso che non può essere interrotto (o bloccato) da elementi estranei all'interesse del minore.Il rapporto tra nonni e nipoti rientra peraltro nel concetto di vita familiare che ogni singolo Stato ha il dovere di proteggere non solo evitando illecite intrusioni ma anche predisponendo tempestivamente (essendo il tempo un fattore determinante nella qualità dei rapporti familiari) misure di carattere positivo atte al raggiungimento dello scopo.
Quadro normativo

La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite. Essa si forma sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. I legami parentali sono tassativi e previsti a livello di normazione primaria. In particolare, tra nonno e nipote sussiste un legame di diritto familiare tipico e riconosciuto dalla legge. Si tratta di un vincolo di parentela in linea retta, di secondo grado (artt. 74 76 c.c.). La parentela in linea retta è, in particolare, ascendente riguardo al nonno. I nonni, in definitiva, rispetto ai nipoti, sono parenti in linea retta ascendente di 2° grado. Il legame di parentela tra i nipoti e gli “ascendenti” (di 2° grado) riveste una particolare importanza poiché i nonni costituiscono l'asse parentale più remoto, destinato a contribuire alla trasmissione del patrimonio familiare storico inteso come insieme di costumi, abitudini, ricordi e memorie. Attraverso i nonni, i nipoti ricostruiscono la storia della loro discendenza e ricavano informazioni determinanti per la costruzione della loro identità. L'Ordinamento ha espressamente riconosciuto «l'importanza del ruolo svolto dagli ascendenti all'interno delle famiglie e della società in generale» istituendo la «festa nazionale dei nonni» (fissata il 2 ottobre di ogni anno, ex art. 1, l. 31 luglio 2005, n. 159). Il “comune sentire” valorizza molto la figura degli ascendenti nella vita dei nipoti e ne riconosce il valore ai fini della loro crescita. Un legame familiare, tuttavia, spiega i suoi effetti nei concreti rapporti di frequentazione e si disvela in tutte le sue potenzialità soprattutto nel momento della relazione, intesa come contatto (anche fisico) proiettato nel tempo. Il codice civile ne è consapevole: all'art. 317-bis comma 1 c.c. espressamente prevede che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni»; inoltre, nel caso in cui si verifichi la disgregazione del nucleo familiare, prevede in capo ai nipoti «il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» (art. 337-ter comma 1 c.c.).

Il legame familiare tra nonni e nipoti nella dinamica processuale

Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, riscrivendo l'art. 317-bis c.c. ha munito, peraltro, gli ascendenti di diritto d'azione: ai sensi del comma 2, «L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto [diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni] può ricorrere al giudice (…) affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore».

La legittimazione attiva era stata, invero, riconosciuta già dalla giurisprudenza, seppur a mezzo dell'art. 333 c.c. (Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 1981, n. 1115). La domanda deve essere presentata dinanzi al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza abituale del minore (art. 38 disp. att. c.c.): questa dislocazione della competenza, come noto, è stata rimessa al vaglio della Corte Costituzionale (Trib. min. Bologna, ord., 6 – 10 novembre 2014, n. 4701, Pres. est. Giuseppe Spadaro; Trib. min. Napoli, ord., 8 luglio 2014, Pres. Angela Cirillo, rel. Nagia Ramadan Bulugma).

I nonni svolgono anche un ruolo di “garanzia” per il caso in cui il nipote versi in condizioni di abbandono o di indigenza.

Quanto al primo aspetto (condizioni di abbandono), nel caso in cui i genitori non siano nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale, i nonni possono intervenire per provvedere all'assistenza dei loro figli, atteso il principio per cui il minore ha diritto, nei limiti del possibile, di vivere nell'ambito della propria famiglia, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ai sensi dell'art. 1 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2014, n. 11758). E ciò influenza il procedimento di adottabilità.

Quanto al secondo aspetto (indigenza), nel caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli ascendenti sono tenuti a fornir loro i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (art. 316-bis c.c.).

La lesione del legame parentale tra nonni e nipoti può esporre, inoltre, al risarcimento del danno non patrimoniale, secondo le regole di diritto comune di cui agli artt. 2043, 2059 c.c. (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253). Giova ricordare, infine, come il legame tra nonni e nipoti rientri nella vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (v. sentenze Corte EDU 2 novembre 2010 n. 14565/05, Nistor c. Romania § 71; Corte EDU 9 giugno 1998, Bronda c. Italia, Recueil des arrêts et décisions 1998 IV).

Diritto degli ascendenti e interesse preminente del nipote nella giurisprudenza italiana e sovranazionale

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti non vuol dire che questi abbiano sempre e comunque diritto di visita del minore: l'interesse preminente del fanciullo, infatti, prevale comunque nel bilanciamento degli interessi in gioco (Cass. civ., sez. I, sent., 19 gennaio 2015, n. 752, Pres. Forte, rel. Giancola). Il principio del bilanciamento” è ricorrente nella giurisprudenza italiana e non può disi venuto meno nemmeno con le modifiche introdotte dalla riforma del 2013 (d.lgs. n. 154/2013): in tanto il rapporto tra ascendente e nipote va incentivato e tutelato in quanto non si risolva in un pregiudizio per il minore; in questo caso, così come può essere limitato finanche il rapporto tra genitore e figlio (ex art. 333 c.c.), può essere limitato (e addirittura escluso) il contatto tra un minore e i suoi nonni. Diversi sono i casi che possono giustificare limiti all'esercizio del diritto degli ascendenti ad avere rapporti regolari con i nipoti. Un primo caso è la sostituzione del ruolo genitoriale ossia l'ipotesi che vede l'ascendente arrogarsi prerogative tipiche del padre o della madre, vanificandone l'attività educativa o svilendone la funzione. Un altro caso è quello dell'ascendente che profitti degli incontri con il minore per denigrare l'una o l'altra figura genitoriale, ad esempio prendendo posizione su fatti controversi che hanno portato madre e padre a separarsi. Casi più evidenti sono quelli degli ascendenti inidonei al ruolo genitoriale per le condizioni di vita (utilizzo di stupefacenti in presenza dei nipoti; abuso di alcool; etc.) o le condotte poste in essere (maltrattamenti, abusi, violenze, etc.). Sul punto, è interessante osservare come, anche secondo la Corte EDU, il divieto degli incontri tra un parente e un minore rientra tra le misure che le autorità hanno diritto di adottare nelle cause di molestie sessuali in quanto lo Stato ha l'obbligo di proteggere i minori da qualsiasi ingerenza negli aspetti fondamentali della loro vita privata (Corte EDU 9 maggio 2003, n. 52763/99, Covezzi e Morselli c. Italia § 103,; 22 ottobre 1996, Stubbings e altri c. Regno Unito § 64, Recueil 1996 IV).

La sentenza della Corte EDU 20 gennaio 2015, Manuello e Nevi c/ Italia

In tempi recenti, il tema dei rapporti tra ascendenti e nipoti è stato esaminato dal giudice dei diritti fondamentali (Corte EDU, 20 gennaio 2015, n. 107/10, Manuello e Nevi c. Italia).

Il caso riguardava una bambina oggetto di un grave conflitto genitoriale, sfociato finanche in denunce penali. In particolare, la madre della minore aveva denunciato il marito per presunti abusi sulla figlia: questi, tuttavia, era stato assolto per insussistenza del fatto. I nonni paterni, a causa del conflitto, erano stati posti ai margini della vita della nipote e, nonostante ricorrenti domande al Tribunale per i minorenni, non erano riusciti a instaurare una relazione stabile e continuativa. In particolare, avevano presentato la prima domanda al Tribunale per i minorenni nel 2002. Solo nel 2006, esso aveva autorizzato gli incontri tra nonni e nipote: incontri che non si erano, però, mai svolti tenuto conto dei problemi attuativi insorti. A causa del lungo tempo trascorso, la bambina aveva dimostrato difficoltà a riavvicinarsi ai nonni paterni e i servizi sociali non avevano investito energie per ripristinare la relazione. Anzi: avevano chiesto la sospensione definitiva degli incontri. Così aveva quindi provveduto il tribunale minorile con statuizione confermata in sede di appello e all'esito del giudizio di Cassazione. Investita del ricorso dei due nonni paterni, la Corte di Strasburgo ha modo di affermare importanti principi di diritto. La Corte stima applicabile, nel caso sottopostole, l'art. 8 CEDU, in merito al diritto al rispetto della vita familiare. Con l'occasione, ricorda che se l'art. 8 cit. ha essenzialmente lo scopo di premunire l'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita a imporre allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o familiare. «Questi possono implicare l'adozione di misure volte al rispetto della vita famigliare fino nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifiche appropriate» (si veda, mutatis mutandis, Corte EDU 23 giugno 2005, n. 48542/99, Zawadka c. Polonia, § 53). Per la Corte, «questo arsenale deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto che oppone i due genitori» (si vedano, mutatis mutandis, Corte EDU Ignaccolo-Zenide, sopra citata, § 108; 24 aprile 2003, n. 36812/97 e 40104/98, Sylvester c. Austria, § 68; 18 gennaio 2007, n. 014044/05, Zavřel c. Repubblica ceca, § 47; 12 gennaio 2006, n. 35978/02, Mihailova c. Bulgaria, § 80). E la Corte acclara, nell'occasione: «lo stesso vale quando si tratta delle relazioni tra il minore e i nonni» (2 novembre 2010, n. 14565/05, Nistor c. Romania, § 71; 9 giugno 1998, Bronda c. Italia, Recueil des arrêts et décisions 1998 IV). Essa rammenta anche che gli obblighi positivi non si limitano a fare in modo che il minore possa raggiungere il genitore o avere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure preparatorie che permettono di giungere a questo risultato (v. Corte EDU 5 febbraio 2004, n. 60457/00, Kosmopoulou c. Grecia, § 45, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, Ignaccolo-Zenide, sopra citata, §§ 105 e 112, e Sylvester, sopra citata, § 70). In particolare, per la Corte EDU, per essere adeguate, le misure volte a riunire il genitore e il figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui (Lombardo, § 81, sopra citata; 17 dicembre 2013, n. 51930/10, Nicolò Santilli c. Italia, § 65).

La Corte dei Diritti tiene, però, a precisare che l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure per riunire il figlio e il genitore con cui non convive non è assoluto, e la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate costituiscono sempre un fattore importante. «Se le autorità nazionali devono sforzarsi di agevolare una simile collaborazione, un obbligo per le stesse di ricorrere alla coercizione in materia non può che essere limitato: devono tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di queste stesse persone, in particolare degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'art. 8 della Convenzione» (Corte EDU 29 giugno 2004, n. 63267/00, Voleský c. Repubblica ceca, § 118). Come riconosciuto costantemente dalla giurisprudenza della Corte, la massima prudenza si impone quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo ambito delicato (22 novembre 2005, n. 73229/01, Reigado Ramos c. Portogallo, § 53) e l'art. 8 CEDU non può autorizzare un genitore a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (Corte EDU n. 25735/94, Elsholz c. Germania [GC], §§ 49 50, CEDU 2000 VIII). «Il punto decisivo consiste dunque nello stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato, per facilitare le visite, tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse»(n. 32842/96, Nuutinen c. Finlandia, § 128, CEDU 2000 VIII).

Analizzando la fattispecie sottopostale, la Corte EDU non ha dubbi nel ritenere che, nel caso in decisione, questo sforzo esigibile non sia stato affatto posto in essere: per almeno tre ragioni.

In primo luogo, il tempo delle decisioni: la prima risposta giudiziale arriva addirittura dopo 3 anni dal ricorso. Il trascorrere del tempo, nei rapporti di famiglia, è esso stesso pregiudizio per la relazione familiare e aggrava (se non addirittura crea) patologie nel contatto tra familiari. Pertanto: già il solo fatto di avere offerto una decisione alla domanda solo dopo 3 anni è testimonianza della mancanza di misure idonee per facilitare le visite. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, l'adeguatezza di una misura si valuta anche in base alla rapidità con cui essa viene attuata (Nicolò Santilli, § 71, Lombardo, § 89, sopra citate; 2 novembre 2010, n. 36168/09, Piazzi c. Italia, § 78).

In secondo luogo, la Corte EDU rileva la assoluta mancanza di effettività delle decisioni assunte: nel caso in esame, tra il 2005 e il 2007, i servizi non solo non avevano dato attuazione all'ordine giudiziale di introdurre gli incontri tra i nonni e nipoti, ma per di più il tribunale nulla aveva fatto perché le sue statuizioni fossero rispettate.

Sotto un terzo angolo di osservazione, la Corte stigmatizza la gestione del caso da parte delle autorità: il padre della bambina era stato assolto nel procedimento penale da ogni accusa di molestia; nonostante ciò, alla fine, su indicazione dei servizi e degli psicologi, i giudici avevano sospeso i rapporti tra nipote e nonni paterni perché la prima associava gli ultimi alla figura del padre. La motivazione dei giudici di Strasburgo, sul punto, è eloquente: «benché la Corte sia cosciente del fatto che è necessaria una grande prudenza in situazioni di questo tipo e che delle misure volte a proteggere il minore possono implicare una limitazione dei contatti con i famigliari, essa ritiene che le autorità competenti non abbiano fatto quanto necessario per salvaguardare il legame famigliare e non abbiano reagito con la diligenza richiesta» (Clemeno e altri, sopra citata, §§ 59-61). In conclusione, nella sua decisione, la Corte EDU afferma di non potere «ignorare il fatto che i ricorrenti non vedono la nipote da circa 12 anni, che hanno chiesto varie volte che fosse realizzato un percorso di avvicinamento con la minore, che hanno seguito le prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi, e che, nonostante ciò, non è stata adottata alcuna misura tale da permettere di ristabilire il legame famigliare tra loro e la minore. La rottura totale di ogni rapporto ha avuto conseguenze molto gravi per le relazioni tra i ricorrenti e la minore e non è stata sufficientemente considerata nella fattispecie la possibilità di mantenere una forma di contatto tra i ricorrenti e la nipote».

Il ragionamento della Corte è, quindi, fluido. Non esiste un diritto assoluto dei nonni a frequentare i nipoti; esiste, tuttavia, un dovere delle Autorità di riconoscerlo e tutelarlo in modo effettivo e celere. Non è tanto l'an della decisione a provocare la violazione della Convenzione quanto il quomodo del decidere: troppo tempo, poche misure. È interessante richiamare il lessico adottato dai giudici internazionali: il giudice deve garantire la «predisposizione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati». Dunque: non misure automatiche e stereotipate; bensì, un “arsenale giuridico”.

In conclusione

Un punto pacifico nella giurisprudenza della Corte dei Diritti – ribadito nel caso Manuello e Nevi c/ Italia - è, come detto, che il legame tra nonni e nipoti rientra nella vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Sia a livello di diritto interno che internazionale, è dunque condiviso il riconoscimento del ruolo dell'ascendente nella vita del minore; ruolo che non può limitarsi, tout court, a un “diritto di visita” ma deve essere interpretato come “diritto a una relazione”. Deve, cioè, potersi consentire ai nipoti di trascorrere con i nonni dei tempi adeguati e segnatamente anche dei pernottamenti, garantendo una certa continuità di vita, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica. È anche importante che vi sia la possibilità di celebrare, insieme, delle festività, in quanto espressione della comunione familiare secondo i costumi e gli usi sociali. Questa nuova dimensione del rapporto tra nonni e nipoti trova, peraltro, conferma nella neofita disposizione intesa a regolarne l'eventuale violazione (Basini G.F., Ascendenti, diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e risarcimento del danno. Il, così detto, «diritto di visita» degli avi dopo il d.lgs. n. 154/2013 in Resp. Civ. e Prev., 2014, 2, 367).

Il nuovo contesto normativo in cui si collocano il diritto dei nonni (art. 317-bis c.c.) e il diritto dei nipoti (art. 337-ter c.c.) impone una rivisitazione della scala valoriale in cui inscrivere i rapporti familiari con gli ascendenti: tuttora non equiparabili a quelli con i genitori ma non più relegabili a mere relazioni satellitari per la vita del fanciullo.

E valgano, al riguardo, le parole di Alex Haley (“i nonni”) «nessuno può fare per i bambini quel che fanno i nonni: essi spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli».