Dopo di noi, la legge a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
03 Agosto 2016
Il quadro normativo
La legge 112/2016 (cd. “Dopo di noi”) ha introdotto nuove misure volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave. La legge individua come persone con disabilità grave, ai fini dei benefici della legge, quelle persone affette da disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità̀, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché́ gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché́ in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già̀ durante l'esistenza in vita dei genitori. La finalità ultima di provvedere, creando un patrimonio destinato per i figli disabili per il momento dopo la morte dei genitori, è quella che ha dato il nome atecnico alla legge: “dopo di noi”. La legge 112/2016 si inserisce in un quadro normativo piuttosto delimitato. Infatti, la normativa destinata a disciplinare l'aiuto alla disabilità è la l. 5 febbraio 1992, n. 104, che si pone come unico riferimento legislativo «per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». In particolare, l'art. 3, comma 3 della l.n. 104/1992 definisce disabili gravi coloro la cui autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La novella 112/2016 istituisce un «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» con una dotazione di oltre 180 milioni di Euro in tre anni (art. 3). Inoltre, per avvantaggiare le persone affette da disabilità grave anche nel settore privato, essa introduce un regime fiscale di favore per le polizze di assicurazione, i trust, i vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c., i fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, in favore di persone con disabilità grave (art. 1, comma 3). Tale misure privatistiche hanno un profilo estremamente innovativo, poiché utilizzano come strumenti di tutela istituti che hanno riconoscimento pratico e giurisprudenziale, ma non sempre normativo per l'ordinamento italiano. Le soluzioni privatistiche riconosciute dalla novella
La novella 112/2016 introduce come funzionale all'assistenza di soggetti disabili un regime certo di separazione patrimoniale. Tale separazione può essere attuata mediante la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus. Gli strumenti destinati ad esser riconosciuti dalla normativa devono essere costituiti per atto pubblico e devono avere un contenuto minimo individuato dalla legge. In particolare devono contenere:
Le previsioni relative al contenuto sono le medesime per tutti gli strumenti di separazione ammessi dalla legge a godere dei benefici fiscali. L'individuazione degli strumenti effettuata dalla novella, però, permette alcune osservazioni civilistiche. Il primo punto di riflessione è l'annoverazione fra gli strumenti di separazione patrimoniale del contratto di affidamento fiduciario. Tale istituto è stato totalmente elaborato dalla dottrina, senza alcun precedente riconoscimento normativo. Il fatto che compaia in questa norma, destinata solo a stabilire alcuni benefici fiscali, significa che nulla osta all'effettivo riconoscimento civilistico. Questo però non significa che il legislatore abbia provveduto né a dettare una disciplina né a indicare quali norme applicare. In effetti, a ben vedere, ciò che risulta certo dalla legge, oltre al beneficio fiscale, è l'effettivo riconoscimento dell'istituto e l'attribuzione allo stesso della capacità di creare un patrimonio separato. Quanto all'indicazione sulle norme da applicare, tuti gli istituti oggetto della novella sono accomunati proprio dall'assenza di una disciplina civilistica. Infatti, il vincolo di destinazione, che è quello con un riconoscimento normativo maggiore, è disciplinato solo da una norma dettata in tema di pubblicità. Quanto, invece, al trust, il nostro ordinamento non ha una normativa ad hoc, ma riconosce le leggi dettate dagli altri ordinamenti in forza delle quali il trust in questione è stato costituito, secondo quanto lo stato italiano si è impegnato a fare con la sottoscrizione della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985. Quindi anche in questo caso, il riconoscimento normativo è minimo, di approvazione dell'istituto con recepimento della legge straniera che lo governa, salvo i limiti del nostro ordinamento. In ogni caso, la novella non discrimina in alcun modo il tipo di strumento scelto, né l'uno rispetto agli altri, né all'interno della categoria dei trust, un tipo di trust rispetto all'altro. Ogniqualvolta lo strumento rispetti tutti i requisiti sopra indicati costituirà un patrimonio separato e potrà godere dei benefici fiscali previsti dalla legge. I benefici fiscali
I benefici fiscali sono di vario genere. Per le polizze assicurative, aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l'art. 5 prevede una maggiore detraibilità (750 euro) per i premi corrisposti ex art. 15, comma 1, lett. f), TUIR. Maggiori i benefici fiscali per le dotazioni ai trust, per i vincoli di destinazione e per i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (art. 6); gli atti pubblici che contengano questi strumenti godranno, infatti, sotto il profilo delle imposte indirette: - dell'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni all'atto della separazione patrimoniale; - dell'applicazione delle imposte ipo-catastali e di registro in misura fissa all'atto della separazione patrimoniale; - dell'esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati. Inoltre, sotto il profilo delle imposte dirette è prevista una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati, oltre che possibili agevolazioni IMU, rimesse però all'autonomia dei Comuni. La l. n. 112/2016 disciplina anche il trasferimento dei beni dallo strumento prescelto ai disponenti, se sopravvissuti alla persona disabile o a soggetti diversi dagli stessi, se premorti, ovvero se così previsto nell'atto istitutivo. Gli articoli 4, 5 e 6 sono chiari su tale aspetto: il ritrasferimento ai conferenti sarà soggetto a tassazione fissa, esattamente come la dotazione. Invece, il trasferimento a soggetti diversi dei conferenti sarà soggetto alle imposte sulle donazioni e successioni avendo riguardo il rapporto e il grado di parentela o coniugio eventualmente esistente fra il beneficiario finale e il conferente, a nulla rilevando nello specifico il rapporto di ciascuno di loro con la persona disabile avvantaggiata dallo strumento. In conclusione
L'incentivo tributario è il mezzo con cui il legislatore ha scelto di avvantaggiare il sistema di supporto delle persone con disabilità grave. Tale incentivo è espressamente volto a favorire la cura privata e non pubblica di tale persone, salvaguardando i patrimoni destinati ai disabili in primo luogo da imposizioni fiscali gravose, che avrebbero depauperato ingiustamente il patrimonio da destinare, e, in secondo luogo, da eventuali soprusi e cattive gestioni private, prevedendo controlli di gestione, costanti per tutta la durata degli strumenti prescelti. |