Donazione simulata: per le controdichiarazioni che la provano non occorre l’atto pubblico
03 Agosto 2017
Parte attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare la simulazione di una donazione obnuziale e di una vendita da lei compiute a vantaggio della convenuta. A sostegno della domanda venivano presentate due controdichiarazioni, coeve all'atto di riferimento e riportate su un unico foglio sottoscritto dalla controparte, in cui si affermava che i due trasferimenti immobiliari dovevano intendersi effettuati anche in favore del figlio della donante e che la scrittura, in caso di suo mancato riconoscimento giuridico, doveva considerarsi priva di effetti con il conseguente permanere della piena titolarità dei beni in capo alla stessa. Respinta la domanda sia in primo che in secondo grado, il figlio della soccombente ha presentato ricorso per cassazione.
Secondo la Suprema Corte, dall'art. 1417 c.c. si ricava che la prova della simulazione tra le parti è subordinata ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum e non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta. La prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione, pertanto, non richiede l'atto pubblico ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui è prodotta. Per questi motivi, la Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata. |