Nullo il matrimonio del cittadino italiano celebrato nel consolato straniero in Italia
07 Agosto 2017
Il cittadino italiano può contrarre matrimonio o secondo le norme stabilite per il matrimonio civile o concordatarie, oppure dinanzi a un ministro di culto ammesso o per il quale sia intervenuta l'intesa ex art. 8 Cost.; al contrario, gli è preclusa la celebrazione del matrimonio nel Consolato straniero in Italia poiché, in tale ultimo caso, trattandosi di celebrazione non avvenuta all'estero, il vincolo perfezionato è nullo. Diversamente opinando, si assisterebbe ad un'inevitabile lesione del principio di sovranità, in quanto il connazionale potrebbe contrarre matrimonio eludendo i limiti previsti dal nostro ordinamento (nella specie, rilevato che il matrimonio tra una cittadina italiana e un cittadino egiziano presso il Consolato egiziano in Italia non può considerarsi celebrato all'estero, il Tribunale ha condiviso il rilievo operato dall'Ufficiale dello stato civile in ordine alla non trascrivibilità del matrimonio celebrato dagli opponenti presso il Consolato egiziano in Italia). |