Rettifica di sesso e scioglimento del matrimonio: non è possibile il simultaneus processus
09 Agosto 2017
La coppia coniugata, in cui uno dei due soggetti abbia mutato sesso, deve richiedere, attraverso domanda giudiziale, lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, in quanto non configurabili come conseguenza immediata e diretta della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso (nella specie, il Tribunale ha altresì dichiarato inammissibile la domanda di scioglimento, escludendo la possibilità di un simultaneus processus, ossia di formulare unitamente l'azione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – soggetta al rito speciale – e quella di rettifica di attribuzione di sesso – soggetta al rito ordinario - trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale). |