Amministrazione di sostegno e impugnazione dei provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare
04 Settembre 2015
Massima
Il reclamo contro il decreto del Giudice Tutelare che dispone l'apertura o chiusura dell'amministrazione (provvedimento decisorio) dev'essere proposto dinanzi alla Corte di Appello a norma dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c., il reclamo contro il provvedimento del Giudice Tutelare di designazione/nomina/sospensione/revoca di un Amministratore di sostegno (provvedimento ordinatorio-gestorio) va proposto al Tribunale in composizione collegiale alla stregua del combinato disposto degli artt. 739 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.c., non rilevando in senso contrario che esso, come esattamente nel caso di specie, sia contestuale al provvedimento di apertura dell'amministrazione. Il caso
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Emilia disponeva l'apertura dell'Amministrazione di sostegno per Tizia e, ritenuto preferibile incaricare dell'ufficio persona estranea alla famiglia, nominava quale Amministratore di Sostegno l'avv. Caio. Avverso questo decreto Tizia proponeva a norma, dell'art. 720-bis c.p.c., reclamo in Corte di Appello chiedendo principalmente che venisse nominato quale suo Amministratore di sostegno in sostituzione dell'avv. Caio, il fratello Mevio. Quest'ultimo interveniva nel giudizio aderendo al reclamo proposto dalla sorella Tizia. Non interveniva né si costituiva, invece, il nominato Amministratore di sostegno.
In motivazione «il reclamo è inammissibile in quanto finalizzato alla sostituzione della persona nominata quale Amministratore: infatti, come già deciso da questa Corte in altri procedimenti (proc. n. 225/13 V.G.; n. 267/13 V.G.) il provvedimento di designazione/nomina/sospensione/revoca di un Amministratore di sostegno è distinto, logicamente e tecnicamente, da quello che dispone l'apertura dell'amministrazione, configurandosi come intervento di tipo gestorio-ordinatorio ed amministrativo, in quanto privo del carattere della decisorietà, insuscettibile di passare in cosa giudicata e, per ciò, sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione (Cass. n. 110196/2010; Cass. n. 2205/2003), laddove il decreto con cui il Giudice Tutelare si pronuncia in ordine alla istanza di apertura o chiusura dell'amministrazione è assimilabile per sua natura alla sentenza emessa in materia di interdizione o di inabilitazione, in quanto provvedimento avente ad oggetto lo status della persona, di carattere decisorio e destinato ad acquistare efficacia di giudicato, essendo revocabile e modificabile solo nel caso in cui vengano meno i relativi presupposti o si modifichi la situazione di fatto posta a fondamento della decisione Nel caso di specie, come si è sopra rilevato, il reclamo è diretto a contestare la scelta della persona designata come AdS, non già la decisione di disporre l'apertura della procedura: pertanto esso ha ad oggetto un provvedimento del G.T. di carattere ordinatorio-gestorio sicché, per tutte le ragioni sopra esposte, non è reclamabile d'innanzi alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c.». La questione
Emesso dal Giudice Tutelare un provvedimento di apertura e contestuale nomina di Amministrazione di Sostegno, qual è il giudice competente per il reclamo, qualora si voglia chiedere la sostituzione dell'AdS nominato? La Corte di Appello ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c. o il Tribunale in camera di consiglio ai sensi dell'art. 739 c.p.c.? Le soluzioni giuridiche
La maggior parte della giurisprudenza di questi ultimi anni – tra cui la sentenza in commento - ha affermato che, dal combinato disposto degli artt. 720-bis e 739 c.p.c., deriva che il reclamo in Corte di Appello si riferisce solamente a quei provvedimenti del Giudice Tutelare che determinano l'apertura o la chiusura dell'amministrazione di sostegno -provvedimento decisorio-. Il decreto della Corte di Appello sarà, poi, ricorribile per cassazione. Per questi provvedimenti il legislatore avrebbe previsto una competenza eccezionale, in deroga ai normali criteri, proprio per la particolare rilevanza del provvedimento, destinato ad incidere sulla capacità di agire dell'amministrato. Nel caso in cui, invece, debba proporsi reclamo avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare durante la gestione dell'amministrazione di sostegno, anche ai fini delle specifiche autorizzazioni da richiedersi da parte dell'AdS per compiere determinati atti – provvedimento ordinatorio/gestorio -, valgono i normali criteri di competenza e, quindi, secondo il combinato disposto degli artt. 379 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.c., la competenza sarà da ritenersi in capo al Tribunale in composizione collegiale. Il decreto emesso dal Tribunale in camera di consiglio non sarà, invece, soggetto a ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, in effetti, in più sentenze aveva già rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., contro il decreto con il quale il Tribunale provvedeva in sede di reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di un provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio e amministrativo, insuscettibile di passare in giudicato in quanto sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione (Cass. civ. n. 11019/2010 e Cass. n. 2205/2003). La Corte, poi, evidenziando la natura meramente ordinatoria e amministrativa del provvedimento di rimozione e sostituzione ad opera di un Giudice Tutelare dell'Amministratore di sostegno, ha statuito che lo stesso non è soggetto a ricorso per Cassazione, a norma dall'art. 720-bis u.c. c.p.c., dovendosi riferire tale norma solamente ai decreti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione (Cass. civ. n. 24418/2014; Cass. n. 18320/2012; Cass. n. 11657/2012; Cass.n. 10187/2011). Da ultimo la Cassazione ha ribadito che da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. deriva che non ogni decreto emesso dal Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno deve essere reclamato alla Corte di Appello, ma solo quello relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno (Cass. civ. n. 110/2014). Non sono mancate decisioni dei giudici di merito di segno diametralmente opposto a quello fornito dalla corte di legittimità: in alcune decisioni essa non solo ha ritenuto che tutti i provvedimenti del Giudice Tutelare in materia di Amministrazione di sostegno siano reclamabili in corte di appello ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c., essendo questa una norma avente carattere speciale che prevale sulla disciplina generale prevista dagli artt. 739 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.c.. ma si è occupata anche del merito (Trib. Modena 27 aprile 2012; Trib. Palermo 11 febbraio 2011). Osservazioni
L'art. 720-bis c.p.c. sancisce il principio secondo il quale «1. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c.. 2. Contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo innanzi alla Corte di Appello a norma dell'art. 739 c.p.c.. 3. Contro il decreto della Corte di Appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per Cassazione». Il richiamato art. 739 c.p.c. dispone «Contro i decreti del Giudice Tutelare si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale (art. 45 disp. att. c.c.) che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio» ed all'ultimo comma «Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i provvedimenti della Corte di Appello e contro quelli pronunciati dal Tribunale in sede di reclamo». Il coordinamento dei predetti articoli ha posto immediatamente varie questioni. La prima, sulla quale si è soffermata dottrina e giurisprudenza, è stata quella di stabilire se il rimedio previsto dall'ultimo comma dell'art. 720-bis c.p.c. fosse esperibile nei confronti di tutti i provvedimenti pronunciati, in sede di reclamo dalla Corte di Appello, indipendentemente dal loro contenuto. Ci si è chiesti se il rimedio fosse da ritenersi limitato a quei provvedimenti che venivano emessi per l'apertura e la chiusura dell'Amministrazione di sostegno o se valesse anche per tutti gli altri emessi nel corso della stessa. È prevalsa la tesi che ha affermato che il ricorso per cassazione possa essere esperito solo nei confronti dei provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare per aprire o chiudere l'Amministrazione di sostegno, avendo gli stessi contenuto assimilabile alla sentenza di interdizione e di inabilitazione. La soluzione è stata ritenuta coerente con il sistema anche perché rispetta la regola che sottrae i provvedimenti di volontaria giurisdizione al sindacato di legittimità di cassazione. L'altra questione – affrontata nella sentenza in commento - su cui si è soffermata dottrina e giurisprudenza è stata quella di chiarire se possano essere reclamati avanti la Corte di Appello tutti i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare, anche per esempio quelli con cui l'AdS chiede le autorizzazioni necessarie per compiere determinati atti, intermedi rispetto al provvedimento di apertura e chiusura dell'Amministrazione di sostegno. La tesi maggioritaria, supportata dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'art. 720-bis c.p.c.sia riferibile solamente alle disposizioni del Giudice Tutelare di apertura e chiusura dell'Amministrazione di sostegno e che, invece, il reclamo avverso gli altri decreti del Giudice Tutelare, emessi durante l'amministrazione di sostegno, debba essere proposto davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 739, comma 1 c.p.c.. |