Figlio di due madri: la Cassazione lo ammette
03 Ottobre 2016
Il caso. Due donne, una spagnola e l'altra italiana, si sposano in Spagna; per realizzare il loro progetto familiare, l'italiana mette a disposizione un proprio ovulo che, fecondato con gamete di donatore anonimo, viene impiantato nell'utero della donna spagnola. Nasce in Spagna un bambino che, nell'atto di nascita, viene indicato come figlio di entrambe le donne (madre “A” colei che ha partorito e madre “B” l'altra). Interviene poi il divorzio fra le due donne e l'ufficiale di stato civile italiano rifiuta la trascrizione dell'atto di nascita straniero, siccome contrario all'ordine pubblico. Il Tribunale di Torino conferma la legittimità dell'operato dell'ufficiale di stato civile; di contrario avviso, invece, la locale Corte d'appello che ordina la trascrizione dell'atto di nascita. Tanto la Procura generale presso quella Corte, quanto il Ministero dell'Interno ricorrono per cassazione. La Suprema Corte però respinge entrambi i ricorsi.
Ammessa la trascrizione in Italia dell'atto di nascita straniero. La sentenza in questione presenta diversi elementi in comune con la precedente decisione 22 giugno 2016, n. 12962, resa sempre dalla Prima Sezione della Cassazione, sulla c.d. stepchild adoption. Ciò non tanto per il fatto che entrambe le pronunce disattendono la richiesta della Procura Generale di trasmissione del fascicolo alle Sezioni unite, quanto per una ragione sostanziale. La Corte di legittimità dà atto infatti dell'esistenza di modelli familiari diversi, all'interno dei quali il progetto di filiazione può essere realizzato anche dalla coppia dello stesso sesso (in entrambe le fattispecie, due donne). La Cassazione, in modo sistematico, enuclea espressamente quattro principi di diritto:
1) l'ordine pubblico, la cui contrarietà impedisce la trascrizione in Italia di atti dello stato civile formati all'estero, ex art. 18 d.p.r. 396/2000, attiene ad «esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo». La Cassazione conferma pertanto l'orientamento che considera l'ordine pubblico in senso internazionale. Se infatti detta nozione rimandasse solo ai principi dell'ordinamento interno «le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali, aventi contenuto analogo a quelle italiane, cancellando le diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato».
2) la trascrizione in Italia di un atto di stato civile validamente formato all'estero, nel quale risulti la nascita del figlio da due madri non contrasta con l'ordine pubblico (nell'accezione anzidetta), per il fatto che il legislatore nazionale non prevede o vieta tale fattispecie. L'elemento fondamentale che il giudice deve valutare è infatti quello dell'interesse del minore, la cui identità personale verrebbe lesa ove non fosse dichiarato il vincolo di genitorialità con la madre genetica; ciò «in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli concernenti la possibilità non solo di acquisire anche la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, ma anche (..) di circolare liberamente nel territorio italiano e di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane».
3) la donazione di un ovulo da una donna alla propria partner, che partorisce grazie al gamete di maschio anonimo, realizza una fattispecie differente dalla maternità surrogata. Si tratta infatti di «una tecnica fecondativa simile ad una fecondazione eterologa (..) in virtù dell'apporto genetico di un terzo (ignoto)».
4) il principio di cui all'art. 269, comma 3, c.c. (per cui madre è colei che partorisce) non impedisce il riconoscimento in Italia di un atto di nascita estero, in cui il bambino risulta figlio di due madri (quella che ha partorito e quella genetica). La norma non introduce un principio di ordine pubblico, «perché la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del minore».
Conclude la Suprema Corte evidenziando come nessun divieto sussista per la coppia dello stesso sesso di accogliere o anche di generare figli, pure con il ricorso alle tecnica utilizzata nella specie, prendendo anche le distanze dalla propria precedente pronuncia 11 novembre 2014, n. 24001, che (pur nell'ambito di una diversa fattispecie) aveva dichiarato lo stato di abbandono di un minore nato all'estero da maternità surrogata. Ammessa la trascrizione in Italia dell'atto di nascita formato all'estero
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