L’adozione piena ottenuta all’estero da una coppia omosessuale è efficace in Italia
03 Dicembre 2015
Il caso. Tizia e Caia, entrambe cittadine italiane, contraevano matrimonio in Spagna dove erano residenti; Tizia nel frattempo dava alla luce Sempronia, adottata in Spagna da Caia; Tizia e Caia divorziavano in Spagna e regolamentavano i rapporti inerenti la responsabilità genitoriale. A seguito del trasferimento in Italia, Caia chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Milano il riconoscimento dell'ordinanza di adozione; il Giudice minorile respingeva la domanda in rito, per difetto di competenza, e invitava la ricorrente a chiedere la trascrizione dell'adozione all'Ufficiale di Stato Civile. La trascrizione veniva negata. Caia si rivolgeva alla Corte d'appello, quale giudice di unico grado e dunque ex artt. 67 l. n. 218/1995 e 702 bis c.p.c., chiedendo alla Corte di ordinare all'Ufficiale di stato civile la trascrizione: i) del matrimonio contratto all'estero; ii) della pronuncia di divorzio straniera; iii) dell'ordinanza di adozione di Sempronia, figlia di Tizia, ad opera di Caia; iv) dell'accordo regolatore del divorzio (nella parte inerente la regolamentazione della responsabilità genitoriale). La Corte ha respinto le prime due domande, accolto totalmente la terza e parzialmente la quarta.
Il matrimonio contratto all'estero da due cittadini omosessuali non è trascrivibile in Italia. La Corte d'appello ha respinto la domanda di trascrizione del matrimonio contratto all'estero da due cittadine italiane, ribadendo il proprio orientamento (App. Milano n. 2286/2015) fondato da un lato sul rilievo che, allo stato attuale, la diversità di sesso tra i nubendi è ancora elemento costitutivo del matrimonio (cfr. C. cost. n. 138/2010; C. cost. n. 170/2014) e, dall'altro, che non sussiste alcun obbligo, nella normativa sovranazionale, di riconoscimento del matrimonio same-sex. Conseguentemente, neppure la sentenza di divorzio same sex è trascrivibile in Italia.
Il provvedimento emesso all'estero di adozione legittimante della figlia biologica della partner è efficace in Italia e trascrivibile. Preliminarmente la Corte ha chiarito che nel caso in esame non si verte né in ipotesi di adozione internazionale (la minore non era in stato di adottabilità ma godeva del calore e degli affetti della madre biologica e del genitore sociale) né di adozione da parte del coniuge ex art. 44, lett. b), l. n. 184/1983 (non essendo il matrimonio gay contratto all'estero produttivo di effetti in Italia) ma, viceversa, nel campo di applicazione degli artt. 64 e ss. l. n. 218/1995 («Efficacia di sentenze e atti stranieri»). Così inquadrata la questione, il giudice d'appello ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'adozione e cioè un provvedimento emesso dall'autorità competente (quella spagnola) produttivo di effetti nell'ordinamento in cui è stato emesso (la Spagna) e non contrario all'ordine pubblico. La Corte, con un ricchissimo iter argomentativo, ha infatti osservato che «non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all'ordine pubblico (da intendersi come ordine pubblico internazionale, nda) un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso» e conseguentemente ha ordinato la trascrizione del provvedimento spagnolo di adozione.
Gli accordi sulla responsabilità genitoriale raggiunti dai genitori all'estero e omologati dall'Autorità sono riconosciuti in Italia. La Corte d'appello di Milano, pur non riconoscendo alcuna efficacia alla sentenza di divorzio, ha riconosciuto ai sensi degli artt. 21 e ss. Reg. UE n. 2201/2003, invece, l'accordo (stilato a latere della pronunzia sullo status ma comunque omologato dal Giudice spagnolo) con cui le due mamme, a seguito della rottura dell'unione, avevano regolamentato l'affido, il collocamento e i tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori nonché le modalità di contribuzione. |