Il pagamento del mutuo giustifica l’elisione dell’assegno di mantenimento
04 Marzo 2016
Massima
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento il Giudice non deve limitarsi ad una mera comparazione dei redditi dei coniugi ma deve tenere conto anche di tutte le altre circostanze suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. Il caso
L.M. aveva un reddito di € 1.400,00 mentre B.C. guadagnava € 2.600,00 mensili; quest'ultimo, però, aveva contratto un mutuo, con rata mensile di € 990,00, per l'acquisto della restante metà della casa coniugale di proprietà della moglie che, col ricavato della vendita, aveva acquistato, senza ricorrere a prestiti, un'altra abitazione ove era andata a vivere dopo la separazione. Il Tribunale di Novara, investito della questione, dichiarava la separazione dei coniugi L.M. e B.C., respingendo le reciproche domande di addebito e imponendo al marito un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di € 200,00. La Corte di appello di Torino respingeva il ricorso principale proposto dalla moglie e accoglieva quello incidentale del marito, revocando l'assegno di mantenimento. L.M. proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione. Si difendeva con controricorso B.C.. Con il primo motivo di ricorso L.M. deduceva, ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 151, 143, 2697 c.c. nonché, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Con il secondo motivo deduceva, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 156 c.c.. La questione
La questione in esame è la seguente: nella determinazione dell'assegno di mantenimento ci si deve limitare alla comparazione dei redditi dei coniugi o si deve tener conto anche delle altre circostanze rilevanti ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti? Le soluzioni giuridiche
Il motivo proposto ex art. 360 n. 3 c.p.c. viene dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva spiegato in alcun modo le ragioni dell'asserita violazione delle norme indicate. Il motivo è stato respinto anche sotto il diverso profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo, secondo la Corte, la ricorrente indicato il fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello. Anche il secondo motivo di ricorso è reputato inammissibile per la mancanza, oltre che di una puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, della deduzione delle ragioni per cui le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, avrebbero dovuto ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. E, tuttavia, la Corte rileva che, anche a voler considerare tale censura nell'ottica di una possibile violazione dell'art. 156 c.c., l'impugnazione proposta non avrebbe colto la ratio decidendi della sentenza appellata, che, nella sua valutazione ha tenuto conto non solo dei redditi dei coniugi, ma anche di tutte le altre circostanze suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. La Corte infatti ha precisato che: «i redditi delle parti (che) seppure non uguali (reddito mensile netto della M. di € 1.400,00 a fronte del reddito mensile netto del C. di € 2.600,00) sono resi pressoché corrispondenti dalla circostanza per cui il C. è obbligato al pagamento di una rata mensile di mutuo pari a € 990,00, un mutuo che gli ha consentito di acquistare dalla M. la metà della casa coniugale e ha consentito alla M. di acquisire una casa di proprietà in cui abitare dopo la separazione. La Corte di appello ne ha dedotto che i redditi spendibili dai due ex coniugi sostanzialmente si equivalgono e consentono ad entrambi una vita dignitosa e non sostanzialmente dissimile da quella condotta in costanza di matrimonio, circostanze che escludono il diritto della M. a un assegno di mantenimento gravante a carico del C.» La soluzione avallata dalla Suprema Corte è in linea col dettato dell'art. 156, comma 2 c.c. e con l'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza. La norma prevede, infatti, che «L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». In una recente pronunzia, la Cassazione (Cass. 11 luglio 2013, n. 17199) ha sottolineato che il legislatore, «nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 comma 2 cit., ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente ne' determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti». In una fattispecie analoga, la Corte ha, poi, ritenuto legittimo l'operato dei giudici di merito, che avevano decurtato l'assegno di mantenimento dovuto dal marito, il quale provvedeva al pagamento dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione, e, pur in assenza di prole, adibita ad abitazione della moglie (Cass. 25 giugno 2010, n. 15333). Osservazioni
Il provvedimento in rassegna appare condivisibile, specie nella parte in cui conferma la ratio decidendi seguita dai Giudici di merito, che avevano eliso l'assegno di mantenimento del coniuge sulla base della concreta situazione economico reddituale dell'obbligato. Ad analoghe conclusioni è, del resto, pervenuta parte della dottrina (F. R. Fantetti, Pagamento del mutuo e decurtazione dell'assegno di mantenimento, in Fam. Pers. Succ., 2011, 112) che ha riconosciuto che l'eventuale squilibrio tra le entrate dei coniugi potesse ritenersi colmato per il tramite dei contributi fatti dalla parte economicamente più forte all'altra, come accade, ad esempio nelle ipotesi in cui il soggetto con redditi maggiori si sia accollato integralmente il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. Sempre seguendo tale linea interpretativa, va segnalata la questione dell'eventuale rilevanza, nell'ambito della complessiva capacità patrimoniale di un coniuge, della somma liquidatagli a titolo di risarcimento del danno endofamiliare (A. Donato, Assegno di mantenimento al coniuge separato e risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in Fam. Pers. Succ., 2010, 670 ss.). Si è, infatti, osservato che anche la somma percepita a tale titolo, nonostante non abbia natura continuativa nel tempo, può essere considerata rilevante ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, qualora incida apprezzabilmente sulle condizioni complessive del beneficiario. La rilevanza della somma percepita a titolo di risarcimento dal coniuge beneficiario assume, però, carattere problematico qualora il danneggiante tenuto al risarcimento sia lo stesso obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento, atteso che ritenere che la somma risarcitoria incida sul mantenimento significherebbe, a prima vista, attribuire all'obbligato un vantaggio non consentito, in quanto conseguenza del fatto illecito da lui commesso. È, tuttavia, possibile obiettare che, in realtà, l'eventuale modifica o eliminazione dell'assegno non sarebbe una conseguenza giuridica diretta del fatto illecito, bensì della nuova situazione complessiva dei coniugi, così come ristabilita a seguito del risarcimento, e quindi, in ultima analisi, dell'applicazione della legge (art. 156 c.c.). Guida all'approfondimento
- A. Donato, Assegno di mantenimento al coniuge separato e risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in Fam. Pers. Succ., 2010, 670 ss.; - F. R. Fantetti, Pagamento del mutuo e decurtazione dell'assegno di mantenimento, in Fam. Pers. Succ., 2011, 2; - F. Finocchiaro, Del matrimonio, II, 2a ed., in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 84-158, Bologna-Roma, 1993, 435; - B. De Filippis, A.L. Buonadonna, B. Schettini, P. Ricci, M. Pini, Il mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio, Padova, 2013, 69. |