Unioni civili ed effetti sugli obblighi previdenziali dell'imprenditore
04 Aprile 2017
Con Circolare n. 66/2017, l'INPS analizza i risvolti dell'introduzione delle Unioni civili e della disciplina delle convivenze di fatto ex l. n. 76/2016 sugli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa. Da un lato, la equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell'Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore: in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, questi potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.Inoltre, l'Istituto specifica che il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale. La nuova normativa, invece, estende al convivente di fatto solo alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ma non introduce alcuna equiparazione di status. Di conseguenza, il convivente non risulta contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare e le sue prestazioni saranno valutabili al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.In ogni caso, precisa l'INPS, l'eventuale attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, non ha alcuna conseguenza in ordine all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare. *fonte www.lavoropiu.info
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