Revoca dell'incarico al Servizio sociale se i genitori raggiungono l'accordo per frequentare i figli
04 Maggio 2016
Il caso. Il ricorrente, alla nascita del secondo figlio, depositava ricorso contro l'ex compagna, lamentando la difficoltà di mantenere una continuità affettiva e di relazione con i due figli, nati con inseminazione assistita durante la loro relazione, successivamente interrotta. Il Tribunale per i minorenni di Milano, avendo accertato una conflittualità esistente tra le parti, e il desiderio del figlio di mantenere con l'ex compagno della madre un rapporto di frequentazione, con decreto provvisorio, incaricava il Servizio sociale del Comune di Milano di compiere un accertamento sulla «natura e sulla qualità del legame esistente tra i minori e il ricorrente, di approfondire lo stato psicologico dei bambini e le competenze genitoriali materne». Le parti, il 22 febbraio 2016, depositavano congiuntamente una memoria scritta in cui dichiaravano di essere addivenuti a un'intesa volta a garantire la presenza del ricorrente nella vita dei due minori.
Revoca dell'incarico al Servizio sociale. L'Autorità giudiziaria, alla luce degli accordi raggiunti dalle parti nell'interesse dei minori, considera non più necessario l'intervento del Servizio sociale, precedentemente ritenuto opportuno in ragione delle difficoltà della coppia di raggiungere una regolamentazione condivisa per garantire la frequentazione tra il ricorrente e i minori. Tali accordi, infatti, appaiono ai giudici «sensati e idonei a tutelare adeguatamente i due bambini, ai quali non solo è assicurata la continuità della relazione affettiva con l'ex compagno della madre, ma altresì la presenza dell'uomo nel loro percorso educativo e di crescita». Il Tribunale per i minorenni, pertanto, revoca l'incarico conferito al Servizio sociale, aggiungendo, però, di rivolgersi nuovamente ad esso in caso di rinnovate difficoltà. |