L'amministrazione di sostegno è la misura più idonea per tutelare il soggetto privo di autonomia?
04 Maggio 2017
Il caso. Il Tribunale per minorenni del Piemonte dichiarava l'interdizione di A. M., affetto da “ritardo mentale profondo F73”, con sentenza resa quando il medesimo era già maggiorenne. Il procedimento nasceva dal ricorso proposto dal P.M. minorile, presentato quattrodici giorni prima del compimento della maggiore età del soggetto interessato, il quale chiedeva aprirsi la misura dell'amministrazione di sostegno in quanto la sentenza di interdizione era stata resa quando il soggetto era già maggiorenne e ritenendo la prima più confacente al caso in esame.
Qual è la misura più idonea per tutelare il soggetto bisognoso? Il Giudice tutelare del Tribunale di Vercelli ritiene abnorme, dal punto di vista processuale, la sentenza del Tribunale dei minori in quanto resa nei confronti di un soggetto maggiorenne e dunque pronunciata da un Giudice privo di poteri. Anche nel merito, non si condivide la scelta della misura dell' interdizione. Il Giudice tutelare, infatti, dopo aver ricordato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, della dottrina e dei giudici di merito, definisce l'amministrazione di sostegno, con gli opportuni correttivi, maggiormente protettiva delle situazione di bisogno, sulla scorta di un'analisi degli istituti di diritto privato del nostro ordinamento. Il Tribunale analizza tale misura operando una comparazione con quella dellinterdizione ma sottolineandone la portata più ampia e i maggiori vantaggi. In particolare il GT precisa che: i requisiti di meritevolezza per la nomina e gli obblighi dell'amministratore di sostegno sono gli stessi del tutore; la protezione in caso di compimento di atti pregiudizievoli non autorizzati è successiva, annullatoria e soggetta allo stesso termine di prescrizione; la misura dell'amministrazione di sostegno è più vantaggiosa dal punto di vista processuale ed economico per il beneficiario; inoltre, con l'utilizzo di tale strumento è limitata in misura minore la capacità di agire del beneficiario. Si evidenzia, infine, la possibile estensione in favore del beneficiario, oltre che delle limitazioni e delle decadenze, anche degli “effetti” benefici, dell'interdizione o dell'inabilitazione (ex art. 411, comma 4, c.c.). Per il Tribunale di Vercelli, dunque, la misura dell'amministrazione di sostegno è da preferire rispetto a quella dell'interdizione. Viene, pertanto,rigettata la richiesta del PM di apertura e, previa qualificazione dell'istanza ex art. 407 c.c. disposta l'apertura dell'amministrazione di sostegno con relativa elencazione degli atti e dei poteri a lui deferiti. |