Sentenza di divorzio direttamente alla presidenziale se gli avvocati rinunciano ai termini per le memorie
28 Settembre 2016
All'udienza presidenziale del procedimento di divorzio, le parti hanno rinunciato ai termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 4 l. n. 898/1970 e concordemente hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva sullo status. Con ordinanza ex art. 4 l. n. 898/1970, il Presidente ha confermato i provvedimenti della separazione, nominato sé stesso Giudice Istruttore (in forza della prassi invalsa presso il Tribunale di Roma) e, preso atto della rinuncia ai termini, fissato l'udienza di prima comparizione per lo stesso giorno. Nell'ambito del procedimento “di merito”, le parti hanno insistito per la pronunzia parziale sullo status, rinunziato ai termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. (solo in punto status) e chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
La causa è stata rimessa al Collegio che, in accoglimento della domanda, ha pronunziato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie. A fondamento della propria decisione il Collegio ha rilevato: - in via preliminare che la decisione sullo status, di competenza collegiale, può essere emessa successivamente al passaggio della causa alla "fase di merito” e dunque dopo l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 4 l. n. 898/1970; - che il deposito della memoria integrativa per il ricorrente non è un adempimento obbligatorio ma una mera facoltà; la ratio della norma è infatti quella di permettere al ricorrente di introdurre in giudizio tutte quelle domande che egli non abbia inteso presentare per agevolare il tentativo di conciliazione; il chè però non esclude, viceversa, che le domande (e le difese) siano già contenute nel ricorso introduttivo e che la parte possa dunque rinunziare al deposito delle difese integrative; - che, per le medesime ragioni, anche la memoria di costituzione per il resistente è attività facoltativa, essendo possibile che egli abbia già formulato le proprie domande ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (sottoposte al regime di cui all'art. 167 c.p.c.) nella propria memoria di costituzione innanzi al Presidente; cosicché la parte può rinunziare, senza pregiudicare le proprie difese, al deposito della memoria integrativa; - che l'omissione, nell'ordinanza presidenziale, dell'avvertimento circa le decadenze collegate alla mancata tempestiva costituzione, non comporta alcuna nullità ma, in applicazione analogica dell'art. 164 c.p.c., autorizza eventualmente il resistente a chiedere il rinnovo della notificazione dell'ordinanza presidenziale e dell'ordinanza del G.I. contenente l' avvertimento; si tratta dunque di una facoltà che la parte ha diritto di non esercitare e a cui può rinunziare.
Il Tribunale di Roma, quindi, ha ritenuto che, in caso di espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 ed emissione dell'ordinanza presidenziale priva dei termini e dell'avvertimento richiesti e svolgimento nell'immediatezza della prima udienza di comparizione delle parti, senza che sia sollevata alcuna eccezione, il procedimento non presenti alcun vizio e che possa essere emessa dal Collegio sentenza non definitiva sullo status. L'interpretazione della norma, fornita nel provvedimento, appare in linea con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.. |