Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno: presupposti e requisiti per l’accesso
29 Settembre 2017
Con Circolare del 30 agosto 2017, il Ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in merito a condizioni e presupposti per l'ammissione al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno di cui all'art. 1, commi 414 – 416, l. n. 208/2015. Premesso che il provvedimento di ammissione o non ammissione al Fondo deve essere esteso dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato, al momento della sottoscrizione del provvedimento il criterio della competenza a provvedere dovrebbe risultare dal testo del provvedimento stesso nel quale andrebbe richiamato l'atto di delega, in caso di suo utilizzo da parte del Dirigente dell'Ufficio giudiziario.
Presupposti che legittimano il coniuge a presentare l'istanza di accesso al fondo sono:
A tal proposito si evidenzia che la Legge di stabilità 2016 non ha esteso il beneficio anche ai genitori di figli maggiorenni non portatori di handicap grave e tuttavia non indipendenti economicamente.
Ulteriore presupposto è che l'istante sia separato e titolare di un assegno di separazione per sé. Di conseguenza non possono accedere al Fondo:
Unico credito che giustifica l'accesso al Fondo è quello maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 e, pertanto, non possono accedere al Fondo i titolari di poste creditorie maturate nell'anno 2015 o precedenti.
L'istanza di accesso al Fondo deve essere redatta in conformità al modulo (FORM) disponibile sul sito internet del Ministero (v. Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno: pubblicato il modulo per l'istanza di accesso in www. ilFamiliarsta.it) essendo la conformità al modello ministeriale requisito per l'ammissibilità della domanda.
Il Ministero ribadisce che sono i Presidenti dei Tribunali competenti (o i loro delegati) i soggetti deputati ad esaminare nel merito le domande di accesso al Fondo oltre che a verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità. Le successive fasi operative sono puntualmente disciplinate dalla Circolare 22 marzo 2017 ove si è anche stabilito che i decreti di pagamento devono essere emessi direttamente dai funzionari delegati alle spese di giustizia competenti in relazione agli Uffici giudiziari destinatari delle domande. È necessario, quindi, che le istanze giudicate ammissibili, unitamente a tutta la documentazione prodotta a corredo, siano trasmesse a tali funzionari e non alla Direzione generale della giustizia civile. Sarà cura degli Uffici effettuare la trasmissione periodica delle istanze giudicate ammissibili alla Direzione, esclusivamente utilizzando il modello allegato alla Circolare 22 marzo 2017 e trascrivendo in esso tutti i dati richiesti. |