Consiglio di Stato: il decreto vaccini si applica fin dall’anno scolastico 2017/2018
Luca Dell'Osta
28 Settembre 2017
Su richiesta del Presidente della Regione Veneto, il Consiglio di Stato ha stabilito che, in base al diritto vivente, il cd. “decreto vaccini” (art. 3, comma 1 e 5, d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 luglio 2017, n. 119) deve essere applicato fin dall'anno scolastico in corso: di conseguenza, in mancanza di presentazione della documentazione attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale l'amministrazione scolastica è obbligata a impedire l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.
In attesa dell'udienza pubblica davanti alla Corte costituzionale, fissata per il prossimo 21 novembre, la legge sull'obbligo vaccinale incassa il primo placet dal Consiglio di Stato: nel parere 20-26 settembre 2017, infatti, la sezione consultiva del Consiglio ha effettuato alcuni importanti chiarimenti interpretativi, rivolti soprattutto alla Regione Veneto che, con un decreto del Direttore generale dell'Area Sanità (comunque sospeso prima della spedizione del parere) aveva stabilito che sarebbe stato negato l'accesso alle scuole dell'infanzia, ai bambini non vaccinati, non da subito ma solo a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che la nuova legge prevede tre diversi regimi, applicabili il primo nell'anno scolastico 2017/2018, il secondo nell'anno scolastico 2018/2019, e il terzo a partire dall'anno scolastico 2019/2020:
per quanto riguarda il primo (anno scolastico 2017/2018, in corso), poiché il d.l. n. 73/2017 è intervenuto a procedure di iscrizione già perfezionatesi, si è reso necessario stabilire uno specifico regime transitorio relativo ai termini per la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione dei bambini. Nel caso di mancata prova dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, le iscrizioni (appunto già effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto legge) rimangono efficaci, ma al minore è in ogni caso interdetto l'accesso ai servizi; solo con la presentazione della documentazione richiesta dalla legge i bambini potranno essere nuovamente ammessi ai servizi; il Consiglio di Stato ha poi chiarito che le osservazioni effettuate dall'avvocatura regionale veneta (la quale forniva una interpretazione della legge tale per cui il divieto di accesso alle scuole dell'infanzia sarebbe stato valido solo a partire dal 2019/2020) non risultano pertinenti e in ogni caso non sembrano tenere conto del dato letterale della nuova legge, della sua ratio e della circostanza che la trama prescrittiva del d.l. n. 73/2017 è chiaramente riconoscibile, intrinsecamente coerente e agevolmente interpretabile;
per quanto riguarda il secondo (anno scolastico 2018/2019), si applicherà unicamente l'art. 3, d.l. n. 73/2017: i genitori dovranno produrre la prescritta documentazione all'atto dell'iscrizione del minore, ferma restando la regola del divieto di accesso nell'ipotesi in cui la citata documentazione non sia tempestivamente esibita;
solo a partire dall'anno scolastico 2019/2020, invece, si applicherà l'art. 3-bis, che prevede un meccanismo semplificato e informatizzato grazie al quale le ASL e gli istituti scolastici potranno scambiarsi i dati relativi alle vaccinazioni dei bambini e grazie al quale i genitori non avranno più l'onere di produrre documentazione cartacea attestante l'avvenuta vaccinazione; solamente qualora dal controllo effettuato sulle banche dati delle ASL risulti un inadempimento dell'obbligo vaccinale, si produrrà l'effetto automatico della decadenza dall'iscrizione dell'alunno, con il conseguente divieto di accesso ai servizi scolastici.
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