Il diritto di usufrutto è sufficiente per far sorgere i diritti ex art. 540 c.c.?
28 Ottobre 2016
Se muore il titolare del diritto di usufrutto della casa di abitazione familiare, il coniuge superstite conserva il diritto di abitazione?
La risposta a tale quesito discende dalla verifica sulla proprietà del bene. Qualora il coniuge defunto avesse solo il diritto di usufrutto e non avesse mai avuto altro titolo sull'immobile, con la sua morte il suo diritto si estingue. L'estinzione del diritto impedisce che su tale bene possa considerarsi sorto il diritto del coniuge ex art. 540, comma 2, c.c.. Esso, infatti, sorge sulla casa familiare che sia di proprietà del coniuge defunto o comune. La casa non può intendersi “di proprietà” se il defunto aveva soltanto il diritto di usufrutto, diritto che, si ripete, si estingue con il decesso del suo titolare. Qualora il coniuge superstite avesse ricevuto il diritto di abitazione contestualmente al diritto di usufrutto a favore del coniuge defunto, il diritto continua a sopravvivere, purché commisurato sin dall'origine, nell'atto di acquisto, alla vita del coniuge superstite. Qualora, invece, il coniuge superstite avesse ricevuto il diritto di abitazione direttamente dal coniuge defunto, il diritto di abitazione si è estinto unitamente all'usufrutto da cui il diritto di abitazione derivava e della cui durata necessariamente partecipava. Un'ultima fattispecie appare rilevante: se il coniuge defunto, titolare del diritto di piena proprietà, avesse attribuito al coniuge superstite per testamento il diritto di usufrutto sulla casa familiare, cosa accade in caso di estinzione del diritto di usufrutto? Permane forse il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c.? La risposta discende dalla disamina del testamento: se l'usufrutto attribuito al coniuge era a termine (per esempio avente durata pari a 10 anni), dopo l'estinzione dell'usufrutto potrebbe persistere il diritto di abitazione (che è di durata vitalizia). Ritengo invece che qualora il diritto di usufrutto si sia estinto per altra causa (i.e. l'abuso dell'usufruttuario) anche il diritto di abitazione (che resta “quiescente” fintantoché persiste il diritto maggiore) si estinguerebbe. |