Il padre separato agli arresti domiciliari ha diritto di allontanarsi per vedere la figlia minorenne
31 Ottobre 2016
Massima
In materia di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., la nozione di “indispensabili esigenze di vita” deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost., quale il diritto di un padre separato a vedere la propria figlia minorenne. Il caso
G.M., in regime di separazione consensuale dal coniuge (in fase di omologazione), veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e richiedeva l'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione durante i fine settimana, dalle 16.30 del sabato alle 21.30 della domenica, al fine di trascorrere il predetto periodo di tempo con la figlia minorenne. Tale autorizzazione veniva negata dalla Corte d'Assise di Appello con ordinanza 22 settembre 2015. Il G.M., dunque, impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del riesame, il quale (con ordinanza del 16 ottobre 2015) rigettava a sua volta l'appello proposto, evidenziando che il motivo sotteso alla richiesta di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio non rientrava nella previsione di cui all'art. 284, comma 3 c.p.p., atteso il riferimento della norma ad “esigenza di natura strettamente materiale”. Il G.M. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per violazione di legge con riferimento all'applicazione ed all'interpretazione del disposto dell'art. 284, comma 3, c.p.p., nonché per vizio di motivazione, per ritenuta illogicità e contraddittorietà in ordine alle ragioni poste a base del rigetto dell'appello. La Corte di Cassazione riteneva fondato il ricorso ed annullava l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Palermo per il riesame dei provvedimenti coercitivi. La questione
La questione in esame è la seguente: un padre separato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., ad allontanarsi dal luogo di arresto al fine di mantenere il rapporto genitoriale con la propria figlia minorenne? Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le “indispensabili esigenze di vita” in base alle quali, ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p., un soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari può essere autorizzato ad assentarsi «non possono essere interpretate in termini economici ma devono tener conto dei diritti inviolabili dell'uomo che la Costituzione tutela sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, in conformità con quanto previsto dall'art. 2». Secondo la Corte, infatti, le suddette esigenze possono riguardare «bisogni non solo materiali, ma anche spirituali, nel cui ambito può rientrare il rapporto con un figlio minorenne». Tale principio di diritto risulta conforme a quell'orientamento, della stessa Corte, secondo il quale a colui che è sottoposto ad una restrizione detentiva , preventiva o definitiva, dev'essere comunque riconosciuta la titolarità di situazioni giuridiche soggettive attive e di diritti della personalità, tra i quali è annoverabile, per l'appunto, il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, comprimibili solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o di ordine processuale (Cass. pen., sez. II, 6 maggio 2015, n. 23760). La portata innovatrice della sentenza in commento risulta ancor più evidente se posta in relazione a quella Giurisprudenza di legittimità (alla quale rinvia il Tribunale di Palermo) che, al contrario, riconosce soltanto le esigenze di natura strettamente materiale, intese come «esigenze di approvvigionamento del detenuto di beni primari per la vita e la salute». Secondo tale orientamento, infatti, le esigenze di vita «devono essere riferite ai bisogni primari dell'individuo e dei famigliari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro: la nozione di bisogni primari peraltro comprende anche - per l'evolversi delle condizioni sociali - le spese per l'educazione, quelle per la comunicazione o per il mantenimento in salute» (Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 10980). In particolare, è stato specificato che «tra le indispensabili esigenze di vita non rientra il soddisfacimento dei bisogni spirituali o religiosi dell'indagato» (Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 2012, n. 32364). Tale ultimo orientamento sembra, tuttavia, ricondurre erroneamente il presupposto delle “indispensabili esigenze di vita” a quello dell'“assoluta indigenza dell'imputato”, altro presupposto previsto dall'art. 284, comma 3, c.p.p., ai fini dell'autorizzazione ad assentarsi. La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha invece inteso differenziare tali due nozioni previste dalla norma, in ossequio al tenore letterale della stessa, poiché il presupposto delle esigenze di vita, rispetto a quello della situazione di assoluta indigenza, «ha una connotazione più sfumata e si carica di significati concreti con riferimento alle condizioni sociali dell'individuo ed alla tutela dei suoi diritti fondamentali». Da ultimo la stessa Corte prevede che si debba, comunque, prendere sempre in considerazione anche il disposto di cui all'art. 277 c.p.p. che, nello stabilire che le misure cautelari salvaguardino i diritti delle persone, subordina il loro rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari, sicché deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e di facoltà normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia finalizzata a garantire le esigenze cautelari stesse (Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 2012, n. 32364; Cass. pen., sez. V, 2 aprile 2015, n. 38733). Osservazioni
L'art. 284 c.p.p. regolamenta la misura degli arresti domiciliari, nella prescrizione che impone all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, ovvero da un luogo di pubblica cura o di assistenza, ed è intesa quale “misura autonoma di coercizione domiciliare alternativa alla custodia in carcere”(G. De Amicis, Art. 284, in Codice di procedura penale – Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina, Giuffrè, 2013, 604). Tuttavia, il Giudice, a norma dell'art. 284 comma 3 c.p.p., può autorizzare l'imputato ad assentarsi dal domicilio per le sue indispensabili esigenze di vita ovvero qualora versi in situazione di assoluta indigenza: tali presupposti normativi devono essere interpretati con particolare rigore, poiché si tratta di situazioni tassativamente delimitate e come «tali insuscettibili di interpretazione estensiva di cui occorre dar conto con approfondita motivazione» (Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2000; G. Rossetto, Arresti domiciliari e custodia cautelare, Torino, 142). L'autorizzazione è concessa per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze, ovvero per esercitare un'attività lavorativa. Per quanto qui interessa, si impone un'attenta riflessione su quale sia la sfera di attività ricomprese nella definizione di “indispensabili esigenze di vita” cui fa menzione il Legislatore nella formulazione del sopracitato comma, pur non circoscrivendone specificamente l'ambito. In particolare, in Dottrina si è osservato che il contenuto di tale presupposto debba essere ricondotto non tanto e non solo ad un profilo strettamente economico (come, invece, avviene per la valutazione della situazione di assoluta indigenza dell'imputato), ma possa rientrarvi anche un aspetto materiale o spirituale, che escluderebbe ogni licenza ad assentarsi qualora vi fosse la presenza di terzi disponibili a provvedervi (G. Amato, in Commentario al codice di procedura penale, a cura di E. Amodio, O. Dominioni, III, t. II, 95; F. Terrusi, Le misure personali di coercizione, cit., 124; G. Rossetto, Arresti domiciliari e custodia cautelare, cit., 142). Il requisito delle “indispensabili esigenze di vita” afferisce, dunque, alla sfera dei diritti inviolabili dell'uomo che la Carta costituzionale garantisce a norma dell'art. 13, comma 1, secondo cui la libertà personale è inviolabile e dell'art. 2, tramite il quale si tutela espressamente l'individuo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La famiglia, come noto, è una delle massime espressioni di formazione sociale in cui l'individuo realizza la sua persona ed, al suo interno, il rapporto genitore-figlio si caratterizza per un'intrinseca insostituibilità che non ammette deroghe di alcun genere, né deleghe di alcun tipo. Alla luce di quanto esposto appare chiaro che la richiesta di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari di un padre in regime di separazione consensuale con la moglie (pur se in fase di omologazione innanzi al Tribunale), al fine di mantenere il rapporto genitoriale con la propria figlia minorenne, rientri tra le indispensabili esigenze di vita previste all'art. 284, comma 3, c.p.p.. Costituisce, infatti, espressione «del diritto ad espletare le funzioni genitoriali e di coltivare uno dei rapporti fondamentali nella vita di relazione, la cui attuazione non può in linea di principio essere ostacolata, ma va anzi favorita, in virtù del principio di solidarietà espresso dalla seconda parte dell'art. 2 Cost.» (sentenza in commento). Seppure, dunque, l'applicazione di una misura cautelare comporti la limitazione dell'esercizio di taluni diritti e facoltà spettanti ad ogni persona libera, nondimeno «la cautela imposta deve sempre tenere in doverosa considerazione il rispetto dei limiti posti dalle disposizioni fondamentali in ordine al contenuto di queste sotto il profilo delle lesioni di diritti “non comprimibili”» (S. Fufaro, Le limitazioni alla libertà personale consentite, in C. Carini, F. Cerqua, S. Fufaro, F. Giunchedi, E.N. La Rocca, S. La Rocca, C. Santoriello, G. Spangher, Le misure cautelari personali, Torino, 2009, 20). A garanzia di quanto sinora espresso sembra porsi l'art. 277 c.p.p., rubricato per l'appunto “salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari”. La Dottrina ha ritenuto che tale norma sia “elementare canone di civiltà giuridica”, volta a garantire «la personalità dell'indiziato – ancorchè assoggettato a misura cautelare – dal particolare punto di vista dell'esercizio dei diritti che gli competono come persona» (V. Grevi, Misure cautelari, in G. Conso - V. Grevi, Compendio di procedura penale, Padova, 2003, 356; nello stesso senso sostanzialmente, M. Chiavario, Art. 277, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, a cura di M. Chiavario, III, Torino, 1990, 27, che richiama «i diritti “comuni” dell'individuo persistenti o comunque indipendenti dal processo, a cominciare da quelli fondamentali riguardanti la sfera privata e pubblica della sua personalità» - Cass. pen., sez. II, 6 maggio 2015 n. 23760- ). Recentissima Giurisprudenza di legittimità ha sancito che il disposto normativo dell'art. 284, comma 3 c.p.p. ha «natura eccezionale, in quanto introduce una deroga alla prescrizione principale» (Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 553), ovvero quella del divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari. Ne deriva che la sussistenza delle “indispensabili esigenze di vita” deve «essere ancorata dal decidente a situazioni obbiettivamente riscontrabili, nelle quali si renda necessario, dunque non solo opportuno, per la vita del soggetto ristretto agli arresti domiciliari consentire l'allontanamento, non potendo questi aliunde fare fronte all'esigenza di vita rappresentata» (Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 553). Per la concessione della predetta autorizzazione occorrerà, pertanto, considerare il disposto di cui all'art. 277 c.p.p., in particolare nella parte in cui subordina il rispetto dei diritti della persona alla concreta compatibilità con le esigenze cautelari poste a fondamento della misura stessa: queste ultime non potranno, giammai, essere vanificate dalle modalità (di tempo e di luogo) di allontanamento dell'imputato dal domicilio.
- L. Giuliani, E. Valentini, M. G. Coppetta, A. M. Ciavola, P. Spagnolo, S. Carnevale, V. Bonini, P. Bronzo, F. Caprioli, E. Marzaduri, L. Caraceni, A. Mittone, L. Pistorelli , V. Pazienza, P. Gaeta, La riforma delle misure cautelari, Torino, 2016; - G. Lattanzi, E. Lupo, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina - Misure Cautelari, Torino,2013, vol. IV, tomo I, libro IV, artt. 272-308; - M. Niro, M. Signorini, Arresti domiciliari e detenzione domiciliare, Padova, 2010. |