Domanda di separazione e divorzio ad autorità giurisdizionali diverse: sì alla litispendenza internazionale

Redazione Scientifica
29 Marzo 2017

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla sussistenza di una situazione di litispendenza internazionale nel caso in cui due coniugi presentino rispettivamente domanda di divorzio e di separazione personale alle autorità giurisdizionali di due Stati membri diversi.

Il caso. Due coniugi hanno presentato domanda di separazione e divorzio a due autorità giurisdizionali diverse: la moglie ha, infatti, adito il Giudice inglese per la domanda di divorzio mentre il marito ha chiesto la separazione personale al Tribunale di Milano. Dal momento, però, che il Giudice inglese era stato investito per primo della causa di divorzio, la resistente, ritenendo sussistente una litispendenza internazionale ex art. 19 Reg. n. 2201/2003, ha chiesto al Giudice milanese la sospensione della causa matrimoniale. Non avendo accettato la giurisdizione italiana sullo status, infatti, la stessa non ha proposto domande relative al rapporto di coniugio (come la richiesta di addebito della separazione o l'assegno di mantenimento) pur avendo interesse a presentarle qualora il Giudice inglese si dichiarasse incompetente; ciò, però, non sarebbe possibile se il procedimento non fosse sospeso poiché maturerebbero le preclusioni processuali vigenti nel rito italiano.

Litispendenza internazionale: non occorre identità di causa e oggetto tra le domande. A fronte dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, il Tribunale di Milano ritiene necessario individuare la corretta interpretazione dell'art. 19 Reg. n. 2201/2003, redatto in termini simili a quelli utilizzati nell'art. 29 Reg. n. 1215/2012. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in merito, per determinare la sussistenza di una litispendenza in materia matrimoniale non si richiede l'identità sia di causa che di oggetto delle domande proposte ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi; se le domande coinvolgono le stesse parti, «esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio». Tale interpretazione si desume dal confronto tra i paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 Reg. n. 2201/2003, da cui si evince che solo il secondo paragrafo «concernente domande sulla responsabilità genitoriale, subordina la sua applicazione all'identità di oggetto e di causa delle azioni proposte».

Ne consegue, pertanto, che può verificarsi una situazione di litispendenza «quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati, come nel caso di specie, un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all'altra, o quando dinanzi a entrambe è presentata domanda di divorzio» (Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2015, C-489/14). In tali ipotesi, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità adita per prima. A tal fine, è sufficiente che quest'ultima non declini d'ufficio la propria competenza.

Per questi motivi, il Tribunale di Milano sospende la causa di separazione.