Revoca dell'assegnazione della casa familiare e rideterminazione del contributo al mantenimento

Edoardo Rossi
29 Giugno 2016

In caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole non deve necessariamente essere proporzionato al canone di mercato dell'immobile stesso, ma può essere determinato sulla base di valutazioni diverse, che contribuiscono al libero convincimento del giudice di merito.
Massima

In caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole non deve necessariamente essere proporzionato al canone di mercato dell'immobile stesso, ma può essere determinato sulla base di valutazioni diverse, che contribuiscono al libero convincimento del giudice di merito.

Il caso

Una moglie proponeva ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in un procedimento di separazione, aveva determinato, nella misura di euro 800,00 mensili l'assegno di mantenimento a suo favore. La Corte di Cassazione, pronunciando con ordinanza in camera di consiglio, ha rigettato il ricorso principale. Pur essendo, infatti, la ricorrente coniuge economicamente più debole e priva della casa, la cui assegnazione era stata revocata in corso di causa, in quanto la figlia aveva raggiunto l'autosufficienza economica, ciò nondimeno la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito nella determinazione dell'assegno di mantenimento potesse discostarsi dal valore di mercato dell'immobile che la ricorrente doveva lasciare, senza quindi introdurre alcun automatismo.

La questione

La questione in esame può così sintetizzarsi: cosa s'intende, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, per tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quale rilevanza assume la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, ai fini della quantificazione dell'assegno.

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia in commento si allinea alla giurisprudenza costante di cui alla richiamata sentenza della Cass.,sez. I 29 gennaio 2010, n. 2156, relativa all'attribuzione di assegno divorzile; il principio di diritto così elaborato secondo la giurisprudenza più recente (Cass. civ., 17 giugno 2009, n. 14081) si ritiene applicabile anche alla separazione personale. Sostanzialmente, l'assegno di mantenimento in sede di separazione deve ritenersi parificato, dal punto di vista pratico, all'assegno di divorzio di cui alla l. n.898/1970, come modificata dalla l. n. 74/1987. Permane, comunque, tra i due istituti la differenza derivante dalla natura prevalentemente assistenziale di quello divorzile (per oggettiva impossibilità, da parte del coniuge più debole di procurarsi mezzi economici adeguati), al contrario dell'assegno di mantenimento per separazione, concesso per mancanza di adeguati redditi propri (Cass. civ.,sez. I19 marzo 2004, n. 5555). Giurisprudenza consolidata afferma che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando, innanzitutto, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4021; Cass., 16 maggio 2005, n. 10210; Cass., 7 maggio 2002, n. 6541; Cass., 15 ottobre 2003, n. 15383; Cass., 15 gennaio 1998, n. 317; Cass., 3 luglio 1997, n. 5986).Tuttavia, in mancanza di prova, indice di tale tenore di vita può essere rappresentato dall'attuale divario reddituale tra i coniugi. Come noto, il diritto all'assegno di mantenimento è disciplinato dall'art. 156 c.c., ove si prevede che il coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, abbia il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di questa somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Pertanto, ove la situazione economica del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento risulti tale da non consentirgli di mantenere il tenore di vita goduto prima della separazione, il giudice deve porre a carico dell'altro un assegno che tendenzialmente glielo consenta, tenuto conto che dalla separazione derivano maggiori spese complessive ed anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione» (Cass. civ.,sez. I 17 giugno 2009, n. 14081). Va ricordato che il termine “reddito” non deve essere riferito al solo denaro ma anche altre utilità diverse ma economicamente valutabili (Cass. civ. n. 19291/2005; Cass. civ. n. 4543/1998; Cass. civ. n. 961/1992). Il giudice dovrà tener conto, pertanto, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto di vista del valore implicito, sia dal punto di vista del ricavato di una eventuale locazione o vendita degli stessi; dei crediti esigibili di cui il coniuge obbligato sia ancora titolare; dei risparmi investiti o produttivi; della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende. La difficoltà nella determinazione dell'assegno risiede nell'esigenza di trovare un parametro in base al quale valutare l'inadeguatezza dei redditi propri di un coniuge. La giurisprudenza della Cassazione ha affermato che il giudice deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge più debole gli permettano di conservarlo, indipendentemente dalla percezione di detto assegno; in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13592). Il concetto di adeguatezza dei redditi è, quindi, riferito alla possibilità, per il coniuge, di garantire a se stesso il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio. L'art. 156 c.c. fa riferimento solo al presupposto del non avere “adeguati redditi propri” e la giurisprudenza sul punto ha sempre interpretato univocamente tale espressione nel significato di non avere redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.

Un elemento, di cui il giudice deve tenere conto nella regolamentazione dei rapporti economici fra i coniugi, è l'assegnazione della casa, alla luce del titolo di proprietà, come dispone l'art. 337 sexies c.c.. E' di tutta evidenza come l'assegnazione rappresenti una forma di arricchimento per il coniuge, che sulla casa stessa non vanti alcun diritto reale.

Analizzando, in particolare, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, di cui tratta la pronuncia in commento, occorre rammentare preliminarmente che, in base all'ultimo comma dell'art. 156 c.c., se sopravvengono giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai precedenti commi. La norma esprime un principio generale di necessaria corrispondenza nel tempo degli equilibri economici tra i coniugi. Ove l'equilibrio si modifichi, è ragionevole che anche i provvedimenti cambino. Il giudice potrà quindi revocare o modificare la decisione sull'attribuzione dell'assegno; l'assegnazione della casa coniugale, a sua volta, non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma in via prioritaria un provvedimento diretto alla tutela dei figli minorenni o maggiorenni conviventi e non autosufficienti affinché questi possano continuare a vivere nell'habitat in cui sono cresciuti. E' comunque chiaro, come si è premesso, che la concessione del beneficio dell'uso della casa coniugale comporta indubbi vantaggi economici, specie in considerazione del risparmio monetario a favore del coniuge assegnatario. L'assegnazione si ripercuote pertanto necessariamente sull'equilibrio patrimoniale tra i coniugi, determinando un arricchimento del coniuge assegnatario, rappresentato dal risparmio relativo all'acquisto o all'affitto di un'altra casa, ed un impoverimento del coniuge non assegnatario, rappresentato dal costo per l'acquisto o per la locazione di una nuova abitazione. Tali principi sono stati ripresi e sviluppati nelle decisioni della Corte di Cassazione (cfr. per tutte la sentenza 20 aprile 2011, n. 9079richiamata nella ordinanza in commento) laddove viene precisato che l'assegnazione della casa coniugale e la sua revoca, ben possono costituire motivo di modifica delle precedenti decisioni, sebbene tale provvedimento, già previsto dall'art. 155 quater c.c., ed ora nell'art. 337 sexies c.c., è finalizzato unicamente alla tutela della prole, con la conseguenza che la misura non può essere adottata come se fosse una componente dell'assegno di mantenimento. Ma l'innegabile riflesso economico negativo conseguente alla perdita dell'immobile, comporta la necessità di una revisione della valutazione iniziale dell'assegno di mantenimento, affidata al giudice del merito.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, in sintonia con i principi enunciati, nel respingere il ricorso, ha ritenuto esaustive le motivazioni della Corte di Appello, posto che l'assegnazione della casa familiare era stata revocata per avere la figlia delle parti raggiunto l'autosufficienza economica, ed ha osservato che il giudice del merito, nell'esercizio di un corretto potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, aveva adeguatamente motivato l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento, senza necessariamente ancorarlo al valore di mercato dell'immobile che doveva essere lasciato.

Osservazioni

L'Ordinanza della Corte di Cassazione esaminata si inserisce all'interno di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la revoca dell'assegnazione della casa coniugale non dà diritto all'aumento automatico dell'assegno di mantenimento. Il provvedimento, infatti, costituisce solo un elemento valutabile dal giudice ai fini del riconoscimento del beneficio anche se, oggettivamente, esso incide negativamente sulla situazione economica della parte che deve reperire altro immobile per far fronte alle proprie esigenze abitative. L'attribuzione concreta di un “assegno di mantenimento” trova la sua giustificazione nell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, che sopravvive alla separazione.

Guida all'approfondimento

G. F. BASINI, I provvedimenti relativi alla prole, in Bonilini e Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, in Commentario al codice civile, a cura di Schlesiger e Busnelli, III ed. Milano 2010

G. BONILINI, Manuale di diritto di diritto di famiglia, VI ed., Torino 2008

M. SESTA (a cura di), Codice della famiglia, III ed., Milano 2015.

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