Il giudice autorizza il trasferimento del genitore collocatario in altro luogo se non lede il preminente interesse del minore
29 Luglio 2015
Il caso. La sig.ra X, legalmente separata dal marito in virtù di una sentenza del Tribunale di Torino che disponeva anche l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre, ricorreva al medesimo Tribunale, chiedendo l'autorizzazione a portare con sé le bambine a Livorno, a fronte di un trasferimento lavorativo. A tale richiesta si opponeva il padre, ritenendo che lo spostamento delle minori sarebbe stato contrario al loro interesse, ad un armonico ed equilibrato sviluppo della personalità poiché avrebbero perso il contatto quasi quotidiano con lo stesso genitore e sarebbero state sradicate dal loro ambiente di vita, dovendo rinunciare alle amicizie e ai rapporti con il nucleo familiare allargato.
Se manca l'accordo dei genitori a decidere è il Giudice. Nell'ambito della riforma del diritto di famiglia e, in particolare, della disciplina della filiazione (l. n. 219/2012 e successivo d.lgs. n. 154/2013) in materia di scelta della residenza abituale dei minori e in linea con il dizionario europeo, è previsto che «la residenza abituale del fanciullo è scelta dai genitori di “comune accordo” … e in caso di disaccordo la scelta è rimessa al Giudice». La residenza abituale del minore è il luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei propri interessi e affetti e costituisce ex art. 145 comma 2 c.c. uno degli affari essenziali per la vita del bambino, tanto che l'assunzione della scelta di comune accordo da parte di madre e padre è necessaria anche in caso di affidamento monogenitoriale. Se c'è disaccordo è dato ricorso al Giudice: non è ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore ad esclusione dell'eccezionale caso dell'affido super esclusivo o rafforzato.
Il diritto di trasferirsi del genitore deve essere bilanciato con l'interesse del minore. Anche se la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisce esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 Cost., l'altro genitore può opporre, rispetto a tale diritto, ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita. Il Giudice deve valutare se il trasferimento di residenza dei minori «si ponga o meno in contrasto con l'interesse degli stessi ad un equilibrato e armonico sviluppo della personalità che si sostanzia anche nel diritto a mantenere un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore». Nel caso di specie il Tribunale ritiene che non vi sia alcun ostacolo al mantenimento dei rapporti tra padre e figlie potendo questi essere garantiti da un opportuno calendario di visite che preveda l'intensificazione degli incontri nei periodi di vacanza delle minori. Al contrario, non autorizzare il trasferimento delle bambine con la madre, comporterebbe il loro inserimento nel nucleo familiare paterno, sostenute e seguite nella quotidianità dal padre e dalla sua compagna, con consistenti dubbi sulla corrispondenza di tale soluzione al loro interesse. Per questi motivi il Giudice di merito autorizza la madre a portare con sé le figlie, con rimodulazione dei tempi di frequentazione e della misura della contribuzione economica del padre che, in conseguenza della distanza, dovrà sostenere spese maggiori. |