Esenzione dall’IMU in caso di assegnazione parziale della casa familiare in sede di separazione e divorzio

31 Luglio 2015

Chi può beneficiare dell'esenzione dall'IMU in caso di assegnazione parziale della casa familiare?

Chi può beneficiare dell'esenzione dall'IMU in caso di assegnazione parziale della casa familiare?

A decorrere dal 1 gennaio 2014 e per effetto dell'art. 1, comma 707, l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) l'IMU non si applica all'immobile adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo e alle relative pertinenze. A partire dalla medesima data l'IMU non è dovuta sulla casa familiare assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011).

Così, nel caso in cui il giudice della separazione o del divorzio disponga a favore del coniuge collocatario (o affidatario) dei figli minori o con il quale convivano i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, l'assegnazione parziale della casa familiare (cfr. Cass. civ. n. 24156/2014; Cass. civ., sez. I, n. 16649/2014), il coniuge assegnatario non sarà tenuto al pagamento dell'IMU sulla porzione di immobile a lui assegnata.

Per quanto riguarda, invece, la porzione dell'immobile rimasta nella piena ed esclusiva disponibilità del coniuge proprietario, quest'ultimo potrà godere dell'esenzione dall'IMU solo se l'immobile sia stato adibito dal medesimo ad abitazione principale.

Sebbene il regime di esenzione dall'IMU previsto per l'assegnazione della casa familiare faccia riferimento espresso alla sola famiglia basata sul matrimonio, è lecito ritenere che tale regime di esenzione e le regole appena illustrate per il caso di assegnazione parziale siano applicabili anche alla famiglia di fatto, posto che la normativa civilistica in tema di assegnazione della casa familiare, agli artt. 337-bis e 337-sexies c.c., equipara del tutto le due situazioni.

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