Addebito reciproco della separazione se i coniugi sono violenti tra loroFonte: Trib. Milano , 2 marzo 2016
29 Agosto 2016
La separazione può essere addebitata a tutti e due i coniugi se entrambi hanno tenuto un comportamento che oltrepassa la soglia minima della solidarietà e rispetto della personalità dell'altro, violando i doveri che direttamente scaturiscono dal matrimonio. Questo è quanto ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza del 2 marzo 2016 che ricorda come la possibilità di addebitare reciprocamente la separazione ai coniugi sia possibile per espressa previsione dell'art 548 c.c., ult. comma, ed è comunque ammessa dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., 20 aprile 2011, n. 9074).
I comportamenti, che hanno causato la disgregazione del vincolo matrimoniale, devono avere un'efficacia causale nel fallimento matrimoniale e possono essere esclusivi di uno solo dei coniugi ma anche compiuti in concorso con i comportamenti dell'altro. Nel caso in esame al Tribunale milanese, entrambe le parti hanno allegato un clima familiare caratterizzato, soprattutto, negli ultimi tempi, da una situazione di reciproca intolleranza sfociata in vere e proprie aggressioni fisiche alla sfera personale dell'uno e dell'altro coniuge. Ne consegue che è ammissibile e configurabile l'addebito della colpa della separazione sia al marito che alla moglie. In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui «le gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che questi fatti ha posto in essere». |