Relazione extraconiugale con la cognata: alla moglie spetta il risarcimento del danno morale

Redazione Scientifica
30 Marzo 2017

Il tradimento con la cognata costituisce pregiudizio a diritti personalissimi dell'altro coniuge tale da configurare una forma grave di danno non patrimoniale, di tipo morale ed esistenziale.

In tema di illecito endofamiliare, a fronte della violazione di obblighi nascenti dal matrimonio possono coesistere pronuncia di addebito (data l'intollerabilità della convivenza) e risarcimento del danno (stante la violazione dei diritti fondamentali della persona), considerati i presupposti, i caratteri e le finalità radicalmente differenti. (Nella specie, rilevato che subito dopo il matrimonio e prima della nascita della figlia, il convenuto aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, diventata nel corso del tempo stabile, con la cognata così di fatto inducendo la moglie a lasciare la casa coniugale già durante la gravidanza ed omettendo, nel corso di tutti gli anni fin dalla rottura della relazione, di contribuire al mantenimento della stessa attrice e della bimba delle cui sorti, crescita e sviluppo si era del tutto disinteressato. Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, chiarito che non era tanto l'avere intrattenuto una relazione extraconiugale ad integrare una forma di illecito aquiliano quanto piuttosto le modalità con le quali tale condotta aveva arrecato pregiudizio a diritti personalissimi dell'altro coniuge, dotati di copertura costituzionale, tale da configurare una forma grave di danno non patrimoniale, di tipo morale ed esistenziale).

*Fonte www.ridare.it

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