Minori stranieri non accompagnati: sì della Camera alla nuova legge
30 Marzo 2017
Il 29 marzo 2017 la Camera ha approvato in via definitiva la legge recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Di seguito le principali novità.
Stessi diritti dei minori cittadini UE e divieto di respingimento. l minori stranieri non accompagnati sono titolari di eguali diritti in materia di protezione dei minori rispetto ai minori cittadini italiani o dell'Unione europea e non possono, in nessun caso, essere respinti alla frontiera.
Strutture di prima assistenza e accoglienza. Il termine di permanenza dei minori all'interno delle strutture di prima accoglienza (che vengono a loro specificamente destinate) viene ridotto da un massimo di 60 giorni a un massimo di 30 giorni.
Nuova procedura di identificazione e attribuzione dell'età. Per la prima volta, viene determinata una procedura di identificazione univoca a livello nazionale con maggiori garanzie in termini di assistenza determinate dalla presenza di mediatori culturali nel corso di tutto il procedimento. Il provvedimento di attribuzione dell'età, inoltre, viene notificato al minore straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ex artt. 737 ss. c.p.c..
Priorità all'affidamento familiare. All'affidamento familiare viene riconosciuto carattere prioritario rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza ed è a tal fine prevista la possibilità per gli enti locali di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari.
Competenza del Tribunale per i minorenni sul rimpatrio assistito. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario viene ora adottato, ove il ricongiungimento con i familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrispondano all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni competente.
Sistema informativo nazionale e cartella sociale. Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Inoltre, il personale qualificato della struttura di accoglienza deve compilare un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nell'interesse del minore.
Permessi di soggiorno. Nei casi in cui la legge dispone il divieto di respingimento o espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari o per minore età che può essere richiesto direttamente dal minore anche prima della nomina del tutore ed è valido fino al compimento della maggiore età.
Elenco dei tutori volontari. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, presso ogni Tribunale per i minorenni deve essere istituito un elenco di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più (in caso di fratelli o sorelle) minori stranieri non accompagnati.
Tutela del diritto alla salute e all'istruzione. Viene esteso l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche ai minori stranieri non accompagnati su richiesta dell'esercente la responsabilità genitoriale o del responsabile della struttura di prima accoglienza. È prevista l'attivazione di misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
Diritto all'ascolto e all'assistenza legale. Infine, viene riconosciuto al minore il diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale, oltre che il diritto all'assistenza legale, avvalendosi anche del gratuito patrocinio a spese dello Stato. |