Corte d'appello di Milano: sospesa l'esecutività della sentenza che nega l'assegno all'ex moglie disoccupata
05 Settembre 2017
La Corte d'appello di Milano accoglie parzialmente l'istanza, presentata dall'ex moglie, di sospensione dell'esecutività della sentenza con cui il Tribunale di Varese (sent. n. 602/2017 v. No all'assegno divorzile nonostante la consistente disparità patrimoniale tra gli ex coniugi, in www.ilFamiliarista.it) aveva respinto la sua domanda di assegno divorzile.
La Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 14, l. div., la sentenza di primo grado emessa nel giudizio di divorzio per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica è sempre provvisoriamente esecutiva, senza distinzione tra provvedimenti affermativi o negativi del diritto all'assegno. Tale esecutività può, in tutto o in parte, essere sospesa, ex art. 283 c.p.c., quando è tale da incidere immediatamente sulla situazione patrimoniale delle parti e qualora sussistano gravi e fondati motivi. Nel caso in esame, l'immediata cessazione di ogni contributo al mantenimento dell'ex moglie, che a seguito della sentenza impugnata provvedeva da sola alle esigenze dei figli, abituati ad un elevato tenore di vita garantito precedentemente dal padre, con un contributo mensile per la sola prole, comunque non sufficiente a sostenere le spese per la loro costosa abitazione, rende evidente la sussistenza di un serio e attuale pericolo di depauperamento della ricorrente che, essendo al momento disoccupata, non potrà nemmeno godere di una pensione adeguata in futuro. Appare dunque opportuna, secondo la Corte d'appello, una riforma della sentenza di primo grado in punto di assegno divorzile, tenuto conto del contesto sociale in cui la ricorrente ha sempre vissuto e della necessità per la stessa di disporre di somme adeguate con cui provvedere oltre al proprio mantenimento, seppur non rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche alle spese relative alla casa coniugale in cui dovrà continuare a vivere con i figli. Per questi motivi la Corte sospende l'esecutività della pronuncia di primo grado facendo rivivere, sino alla definizione del giudizio di appello, il provvedimento provvisorio e urgente emesso in sede presidenziale confermativo delle condizioni della separazione in punto di assegno di mantenimento in favore della ricorrente. |