Domanda di divorzio in pendenza dell'appello sulla separazione
04 Ottobre 2016
Sentenza di separazione giudiziale contenente pronunzia (negativa) su addebito e statuizioni di carattere patrimoniale. Una parte impugna la sentenza unicamente sulle statuizioni relative all'addebito e all'assegno di mantenimento. Può l'altra parte, stante il passaggio in giudicato del capo relativo allo status ed essendo ampiamente decorso il termine annuale dalla comparizione avanti al Presidente chiedere il divorzio? È ammissibile tale giudizio in pendenza dell'impugnazione e quali le conseguenze?
La risposta è assolutamente positiva. È noto che la domanda di separazione è autonoma rispetto a quella di addebito e quelle aventi ad oggetto le richieste accessorie, con la conseguente possibilità di passaggio in giudicato “a-sincrono” del capo sullo status rispetto agli altri. Una volta dunque che la sentenza sullo status abbia acquisito carattere di definitività (e cioè decorsi inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica o di sei mesi dal deposito della sentenza) e trascorso il termine annuale ex l. 6 maggio 2015, n. 55, ciascuna delle parti potrà introdurre il giudizio di divorzio. La pendenza contemporanea dei due giudizi pone alcuni problemi di coordinamento in materia di potestas decidendi (cfr. Simeone A. “L'assegnazione del processo di divorzio al giudice della separazione. Verso il divorzio diretto per creazione giurisprudenziale?“, il Familiarista.it) Nel caso in esame: - il giudice del divorzio avrà competenza esclusiva a decidere in punto esercizio responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento) assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per la prole dalla data di deposito del ricorso per divorzio, assegno ex art. 5 l. n. 898/1970; - il giudice dell'appello della separazione avrà invece competenza a decidere in punto addebito, assegno di mantenimento per la prole per il periodo compreso tra il deposito del ricorso di separazione e il deposito del ricorso per divorzio; avrà competenza anche sull'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. ovviamente per il periodo intercorrente tra la data della domanda di separazione e la data di decorrenza dell'assegno di divorzio (che può variare a seconda dei casi).
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