Separazione consensuale: non è ammissibile la modifica di accordi negoziali per trasferire immobili
04 Novembre 2015
Il caso. Una coppia di coniugi, tra i quali era intervenuta una separazione consensuale ritualmente omologata, chiedeva la modifica degli accordi di separazione limitatamente ai patti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili siti in Milano, oltre ad annessi locali adibiti a posteggio ed autorimessa.
Il ricorso è inammissibile. Il contenuto degli accordi di separazione è costituito da un aspetto essenziale (le c.d. convenzioni di diritto di famiglia) e da un aspetto eventuale ed occasionale, relativo alle intese che si discostano dagli elementi essenziali della separazione consensuale e che si collocano nell'ambito dei contratti atipici. È pacifico nella giurisprudenza della Cassazione che l'accordo di separazione ha natura essenzialmente negoziale e che rispetto ad esso il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva di efficacia. Pertanto, le clausole dell'accordo che prevedono il trasferimento di beni immobili ovvero la costituzione di diritti reali minori sono dotate di una propria individualità, espressione di libera autonomia contrattuale, e sono dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. Inoltre, il ricorso allo strumento previsto dall'art. 710 c.p.c., per modificare il contenuto degli accordi negoziali, non è ammissibile in quanto le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione, trovando fondamento nell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci a prescindere dal provvedimento disciplinato dagli artt. 710 e 711 c.p.c.. Il ricorso allo strumento suddetto <<costituirebbe un utilizzo improprio di una misura rimediale a fini esclusivamente privatistici e contrattuali>>. Peraltro, è lo stesso notaio adito dai coniugi a poter intervenire modificando il contenuto dei patti. Tale possibilità è prevista dall'art. 59-bis, d. lgs. 2 luglio 2010, n. 110 che consente al notaio di rettificare errori od omissioni contenuti in atto pubblico o scrittura privata autenticata attraverso una propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato. Come sostenuto dalla dottrina notarile, la fattispecie è stata estesa anche agli atti pubblici negoziali formati durante il corso di un procedimento civile e ,in particolare <<ai verbali che documentano accordi dei coniugi in sede di separazione consensuale o divorzio>>. Infine, bisogna tenere conto che l'impegno a trasferire gli immobili era già presente nell'originaria separazione consensuale, dunque, mutando solo il quantum del diritto trasferito, avrebbero potuto provvedere i contraenti non giustificandosi un intervento giudiziale. Per quanto concerne, invece, la clausola costitutiva di diritti esclusivi e perpetui di posteggio se ne deve rilevare la nullità. <<Il parcheggio di autovetture costituisce la manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo ma non anche l'estrinsecazione di un potere riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità>>. Ne deriva che la costituzione di un diritto di servitù di parcheggio è nulla per impossibilità dell'oggetto e la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice Per questi motivi il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso. |