Il nuovo processo canonico e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio

Alessandra Lanciotti
07 Dicembre 2015

La riforma del codice di diritto canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), adottata dal Papa con la lettera apostolica motu proprio data “Mitis Iudex Dominus Iesus”, pubblicata l'8 settembre del 2015 e in vigore dall'8 dicembre 2015, introduce una forma di processo canonico più breve, da applicarsi nei casi in cui la nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.
Il quadro nomativo

Con la lettera apostolica motu proprio data “Mitis Iudex Dominus Iesus”, pubblicata l'8 settembre 2015, il Sommo Pontefice ha adottato una riforma del codice di diritto canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691).

Tale riforma, in vigore a partire dall'8 dicembre 2015, introduce una forma di processo canonico più breve, da applicarsi nei casi in cui la nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti (can. 1683, v. M. Canonico, La riforma del processo matrimoniale canonico, ilFamiliarista.it).

In tali casi, per la dichiarazione di nullità del matrimonio non servirà più una doppia decisione conforme da parte di due diversi tribunali, ma sarà sufficiente la certezza raggiunta dal primo giudice e, in assenza di impugnazione, la sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità diventerà esecutiva (can. 1679). In quanto tale, la sentenza canonica sarà suscettibile di essere riconosciuta agli effetti civili a seguito di delibazione, secondo il procedimento previsto dall'art. 8 del Concordato (Accordo di Villa Madama 18 febbraio 1984 fra la Santa Sede e l'Italia che ha sostituito il vecchio Concordato lateranense del 1929) e dal Protocollo addizionale, che forma parte integrante dell'Accordo, entrambi resi esecutivi dalla l. n. 121/1985, nel rispetto dei requisiti stabiliti dagli artt. 796, 797c.p.c..

Le condizioni richieste dalla legge italiana per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

Le sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici, pur non essendo a rigore delle sentenze “straniere” ma sentenze pronunciate dal giudice di un altro ordinamento che opera nel territorio statale, grazie alla norma ad hoc contenuta nel Concordato con la Santa Sede, seguono comunque la regola generale delle decisioni provenienti dagli altri ordinamenti statali e, quindi, possono produrre effetti all'interno dell'ordinamento italiano solo a seguito della sentenza del giudice italiano che attribuisca loro efficacia. La sentenza che attribuisce effetti civili alla pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale viene emessa dalla Corte d'appello dopo aver riscontrato la corrispondenza con tutta una serie di requisiti, previsti dall'art. 8, par. 2 del Concordato, nonché dal punto 4 del Protocollo addizionale, che a sua volta richiama i “vecchi” artt. 796 e 797 c.p.c. sulla delibazione delle sentenze straniere. Secondo quanto disposto dall'art. 8, par. 2 del Concordato «Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici […] sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente». L'art. 8, par. 2, alla lett. b) precisa che in sede di delibazione la Corte d'appello è chiamata, tra l'altro, ad accertare «che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano».

Il controllo del rispetto dei diritti della difesa

Il secondo requisito disposto dal Concordato richiama l'attenzione del giudice della delibazione sul rispetto del principio del contradditorio e dei diritti della difesa (art. 8, 2, lett. b) cit.). La ratio è la stessa delle analoghe disposizioni del diritto processuale italiano sull'efficacia delle sentenze straniere (art. 797, n. 2 e 3 c.p.c.; art. 64, lett. b) e c) l. n. 218/1995, nonché del diritto processuale civile dell'Unione europea (art. 22, lett. b, Reg. (UE) 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale).

La norma concordataria in commento fa riferimento soprattutto al rispetto delle circostanze riguardanti la regolarità della citazione, quali l'assegnazione di un congruo termine a comparire, la costituzione in giudizio delle parti, l'accertamento e la dichiarazione dell'eventuale assenza del convenuto, ecc... Dunque la Corte d'appello, investita della domanda di delibazione, nel verificare il rispetto del principio dell'integrità del contraddittorio e soprattutto del diritto alla difesa, è chiamata ad accertare che sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio «in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano». Questi ultimi si ricavano soprattutto dalle norme costituzionali, internazionali e di diritto europeo che sanciscono i principi dell'“equo processo”. Basti qui ricordare che la Corte di Strasburgo condannò l'Italia per violazione dell'art. 6 CEDU nel caso Pellegrini (Corte EDU, decisione 20 luglio 2001, caso Pellegrini c. Italia, ricorso n. 30882/96).

Prima della pronuncia della Corte di Strasburgo sopra ricordata, l'atteggiamento prevalente nella giurisprudenza italiana in sede di delibazione era nel senso di valutare il diritto alla difesa nel processo canonico solo nei suoi aspetti e requisiti essenziali, in base a parametri di riferimento ampi e generali, mentre a seguito della pronuncia di condanna da parte della Corte di Strasburgo, al giudice nazionale è stato chiesto di fare una più rigorosa valutazione del rispetto delle garanzie imposte dall'art. 6 CEDU. Quindi la Corte d'appello dovrà verificare che al coniuge convenuto nel giudizio dinnanzi al tribunale ecclesiastico sia stata assicurata un'informazione tempestiva non solo dei contenuti della domanda giudiziale, ma anche che siano stati rispettati i diritti di azione e difesa, diritti che l'ordinamento italiano gli riconosce come fondamentali, in linea con gli impegni internazionalmente assunti mediante la ratifica dei trattati sui diritti umani. Si ricorda che fra le norme internazionali che assurgono a parametro per le garanzie processuali il cui rispetto va garantito anche in sede di delibazione, vanno incluse, oltre a quelle della CEDU, pure le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea (in particolare, l'art. 6 del Trattato UE e l'art. 47 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali).

In quest'ottica di progressiva attenzione e valorizzazione dei diritti fondamentali della persona umana tutelati a livello sovrannazionale, è lecito domandarsi se, dopo l'entrata in vigore della riforma del processo matrimoniale canonico, la delibazione di una sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità generata secondo le nuove regole del processo “più breve”(cann. 1683-1687), sia sempre compatibile con quelle garanzie minime e inderogabili sulle quali si basano il processo “equo” nell'accezione europea e il processo “giusto” nel significato fatto proprio dalla nostra Carta costituzionale.

L'ordine pubblico quale motivo ostativo alla delibazione

Oltre ad alcuni requisiti che sono già indicati nell'art. 8 del Concordato, l'art. 797 c.p.c. richiede il controllo dei seguenti ulteriori condizioni: il passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui la sentenza da delibare è stata pronunciata;

la sua non contrarietà ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

l'assenza di litispendenza internazionale e la non contrarietà all'ordine pubblico.

Benché una valutazione nel merito sia al momento prematura in assenza di prassi, si può comunque ipotizzare che la riforma del processo canonico possa avere delle ripercussioni sul modo di valutare i motivi ostativi al riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, in particolare con riferimento alla contrarietà all'ordine pubblico. Ciò in quanto, data la sua connotazione indefinita, l'eccezione di ordine pubblico internazionale si presta ad essere invocata per impedire la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità.

È appena il caso di ricordare che, in base alla tradizionale e consolidata accezione internazionalprivatistica, il limite dell'ordine pubblico interviene quando si ravvisa un evidente contrasto fra la sentenza straniera da delibare e i principi fondamentali dell'ordinamento del foro; va inoltre sottolineato che la contrarietà ai suddetti principi dev'essere valutata non in astratto, bensì in relazione al caso concreto, ossia in rapporto agli “effetti” che l'immissione delle valutazioni giuridiche incorporate nella specifica sentenza per la quale è richiesta la delibazione possono produrre nell'ordine giuridico italiano. Inoltre, sebbene il giudice della delibazione debba tener conto della «specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale» in base a quanto espressamente statuito nel Protocollo Addizionale, tuttavia questa riconosciuta “specificità” non deve indurlo ad attribuire efficacia a tutte le soluzioni provenienti dall'ordinamento canonico per il solo fatto che in quello italiano sono stati preventivamente previsti e accettati il matrimonio concordatario e la competenza dell'autorità ecclesiastica a statuire sulla sua validità. Infatti, con la ratifica del Concordato del 1984, lo Stato italiano non ha inteso recepire la disciplina canonistica del matrimonio o sue successive modificazioni, ma si è soltanto obbligato a riconoscere al matrimonio dei propri cittadini di religione cattolica - contratto con il rito canonico in territorio italiano e regolarmente trascritto - gli stessi effetti di quello celebrato davanti all'ufficiale di stato civile. Di conseguenza, è logico concludere che la regolamentazione degli effetti di tale matrimonio avvenga nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale all'interno del quale il rapporto giuridico così creato vive e opera e, proprio per questo, riceve una tutela adeguata. Una tutela che deve conformarsi ai parametri stabiliti a livello internazionale e sviluppati dalla relativa giurisprudenza.

La delibazione in prospettiva

L'atteggiarsi del limite dell'ordine pubblico internazionale quale concetto non predefinito e variabile nel tempo potrebbe portare l'interprete, in determinati casi, ad accogliere l'eccezione di ordine pubblico opposta da un coniuge alla domanda presentata dall'altro coniuge di delibazione della sentenza canonica di nullità pronunciata in base alle nuove regole del codice canonico. In altre parole, non è da escludere a priori che in un prossimo futuro possa farsi strada in giurisprudenza un atteggiamento analogo a quello adottato con riferimento alla circostanza dell'avvenuta convivenza dei coniugi o “come coniugi” per un periodo superiore a tre anni dopo la celebrazione del matrimonio dichiarato nullo dal giudice ecclesiastico. Secondo la Cassazione, tale circostanza, se sollevata su eccezione di parte, osta al riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica di nullità (Cass., n. 1780/2012; Cass., n. 9844/2012; Cass.,n. 1494/2015, R. Russo, Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio ed effetti, ilFamiliarista.it). In sintesi, secondo questo filone giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 16379/2014), dalla lettura complessiva dell'impianto civilistico del matrimonio, in una prospettiva che tenga conto delle norme codificate nelle principali convenzioni a tutela dei diritti dell'uomo entrate a far parte dell'ordinamento giuridico italiano a seguito della ratifica dei relativi trattati, il giudice di legittimità ha ricavato un potente filtro al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche pronunciate con “troppa disinvoltura” per vizi o difetti del consenso. A fronte di un tale atteggiamento, non si può escludere che in futuro lo stesso filtro dell'ordine pubblico non possa essere utilizzato, in determinati casi, per negare il riconoscimento alle sentenze ecclesiastiche pronunciate secondo le nuove regole introdotte dalla riforma.

In conclusione

A seguito della recente riforma del codice di diritto canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), non è da escludere che il giudice nazionale, in sede di attribuzione di efficacia alle pronunce ecclesiastiche dichiarative della nullità del vincolo pronunciate secondo il nuovo “rito canonico abbreviato”, possa ravvisare dei motivi ostativi al riconoscimento. Anche perché l'operato dei nostri tribunali è sottoposto all'occhio vigile della Corte di Strasburgo che ne vaglia la conformità ai diritti fondamentali garantiti dal sistema CEDU. Inoltre, si può pensare che il nuovo processo matrimoniale canonico “veloce” aumenterà i casi in cui la pronuncia ecclesiastica di nullità interverrà prima della sentenza del giudice ordinario di cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici trascritti, con tutto l'interesse del coniuge più abbiente a chiedere tempestivamente la delibazione onde evitare gli oneri patrimoniali conseguenti al divorzio.

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