Stepchild adoption: ammissibile l'adozione del figlio del partner se risponde all'interesse del minore
05 Gennaio 2016
Massima
L'art. 44 comma 1, lett. d) l. n. 184/1983 comprende sia l'ipotesi di impossibilità di fatto di affidamento preadottivo, allorché il minore è stato dichiarato adottabile ma non è stata reperita una coppia adottante per giungere all'adozione piena, sia l'impossibilità giuridica, sussistente allorché difetti lo stato abbandonico, perché il minore già gode di vincoli idonei a garantirgli l'ambiente adatto alla crescita. Il caso
Tizia si rivolgeva al Tribunale per i Minorenni di Roma chiedendo, ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. d) l. n. 184/1983, l'adozione di Caietta, figlia della propria convivente Caia, in considerazione dei consolidati rapporti instaurati con la minore sin dalla sua nascita. Caia, sentita dal Tribunale per i minorenni, prestava il proprio consenso all'accoglimento della domanda. Il Tribunale, nonostante il parere difforme del PMM, accoglieva la domanda, rilevando che: i) a differenza dell'adozione piena, quella in casi particolari è consentita anche alla persona singola; ii) nessuna limitazione può essere posta in riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante; iii) la ratio della norma è quella di garantire il superiore interesse del minore, dando rilevanza giuridica a quei rapporti tra lo stesso e le persone che quotidianamente se ne prendono cura; iv) il presupposto della constatata impossibilità di affidamento preadottivo richiesto per l'applicazione dell'istituto in questione non deve essere interpretato in senso restrittivo, quale mera impossibilità di fatto, ma nel senso più ampio introdotto dalla più recente e consolidata giurisprudenza, ricomprendente anche le ipotesi di impossibilità di diritto, ovverosia qualora l'adottando non si trovi in stato di abbandono e, dunque, non possa essere disposto l'affidamento preadottivo. Avverso la decisione proponeva appello il PMM, contestando: i) l'interpretazione estensiva data dal Tribunale all'art. 44 lett. d) l. cit. con riguardo al presupposto della constatata impossibilità di affidamento preadottivo non solo di fatto ma anche di diritto; ii) un'insoddisfacente valutazione dell'interesse della minore secondo l'accertamento imposto dall'art. 57 l. n. 184/1983; iii) la mancata nomina di un curatore speciale della minore, essendo nel caso di specie sussistente un conflitto di interessi con la madre, la quale avrebbe espresso il consenso all'adozione in ragione della propria aspirazione alla bigenitorialità nell'ambito del proprio rapporto di coppia. Tizia, costituendosi in giudizio, contestava l'interpretazione data dal PMM all'art. 44 lett. d), perché volta a negare la differenza tra adozione piena e quella in casi particolari, che può essere pronunciata proprio quando non sussistono i presupposti per la prima, tra i quali anche la sussistenza dello stato di abbandono. Affermava altresì che il Tribunale aveva correttamente valutato l'interesse della minore secondo il disposto dell'art. 57 l. n. 184/1983, avendo proceduto alle audizioni dell'adottante, della madre della minore, dell'assistente sociale e della psicologa che avevano eseguito le indagini; contestava infine la necessità di nomina di un curatore speciale, non avendo il PMM appellante specificato in concreto la situazione di conflitto di interessi. La questione
La pronuncia in esame affronta il delicato tema dell'adozione da parte del convivente omosessuale del figlio del partner attraverso l'applicazione dell'istituto dell'adozione in casi particolari. Nello specifico, la Corte si è dovuta interrogare sulla corretta interpretazione del presupposto, richiesto dalla lett. d) dell'art. 44 l. adozione, relativo all'impossibilità di collocare il minore in affidamento preadottivo, rispondendo alla domanda se esso vada inteso in senso restrittivo (solo quale impossibilità di fatto per il minore dichiarato adottabile di reperire una famiglia adottiva) ovvero nel senso più ampio, comprendente anche l'impossibilità giuridica, ovverosia qualora non sussista lo stato di abbandono. Le soluzioni giuridiche
La Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dal PMM, confermando integralmente l'impianto della sentenza impugnata (Trib. Min. Roma, 30 luglio 2014), salita agli onori delle cronache per aver per la prima volta pronunciato l'adozione in casi particolari di una minore da parte della convivente omosessuale della madre. In via preliminare, la Corte ha rigettato l'istanza di nomina di un curatore speciale della minore avanzata dal PMM, in ragione della presenza di un genitore (la madre) titolare dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla figlia e della non ravvisabilità nel caso di specie di una situazione di incompatibilità tra gli interessi del genitore e quelli del minore. Correttamente ha ricordato il Collegio che il consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale è requisito necessario della procedura adottiva. I giudici del gravame hanno poi ripercorso l'evoluzione interpretativa della norma con riguardo al caso, previsto dalla lett. d), della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, dando atto di un primo orientamento della dottrina che riteneva presupposto indefettibile per l'adozione una pronuncia di stato di adottabilità, che sola poteva dare luogo al predetto affidamento; tuttavia - ha rilevato la Corte - da tempo la giurisprudenza ha accolto un'interpretazione estensiva della norma, che comprende anche l'impossibilità di dare luogo a tale affidamento in ragione della mancanza di una dichiarazione di adottabilità o l'impossibilità di una dichiarazione di adottabilità in quanto non sussistente lo stato di abbandono. A sostegno di tale interpretazione viene richiamata anche la sentenza della C. cost. n. 383/1999, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal giudice remittente proprio in ragione dell'impossibilità di pronunciare l'adozione ex art. 44 l. cit. in assenza dello stato di abbandono del minore. La Consulta aveva, in quella pronuncia, evidenziato come l'art. 44 sia una sorta di clausola residuale e che l'intera materia dell'adozione in casi particolari costituisca una deroga alle condizioni previste dall'art. 7 della medesima legge, così affermando la non necessarietà del previo accertamento dello stato di abbandono del minore, ove l'adozione risulti opportuna nell'interesse dello stesso. La Corte d'Appello di Roma ha ulteriormente chiarito che le quattro ipotesi di cui all'art. 44 comma 1 l. cit., costituendo delle eccezioni alla regola dell'adozione piena, non richiedono l'accertamento dello stato di abbandono, essendo semmai finalizzate a valorizzare vincoli affettivi e relazionali preesistenti e all'instaurazione di vincoli giuridici significativi tra il minore e chi di lui stabilmente si occupa. Si richiamano inoltre due precedenti giurisprudenziali (Trib. Min. Milano, sent., n. 626/2007; App. Firenze, sent., n. 1274/2012) che hanno ritenuto applicabile l'istituto di cui alla lett. d) l. cit. – intesa come clausola residuale in cui far rientrare tutti quei casi, non sempre esemplificabili, che non possono essere comprese nelle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) - all'ipotesi in cui un minore, non in stato di abbandono per la presenza di un genitore in grado di accudirlo, abbia consolidato un rapporto affettivo ed educativo con il convivente (eterosessuale in quel caso) del genitore; fattispecie del tutto analoga a quella in esame. Da ultimo, il Collegio ha dato conto delle indagini espletate ai sensi dell'art. 57 l. n. 184/1983, che hanno consentito di accertare in capo a Tizia «idoneità affettiva e capacità educativa, con riferimento a tutti i profili di sostegno allo sviluppo della personalità della minore», nonché quanto alla minore «uno stato di benessere coinvolgente aspetti ludici, sociali, scolastici, ricreativi, affettivi, culturali, educativi e materiali» che Tizia «concorre ad assicurare e soddisfare sin dalla nascita della minore». Sulla base di tutti i predetti elementi la Corte ha così potuto affermare che realizza il preminente interesse del minore rivestire di contenuto giuridico il rapporto esistente con chi ha richiesto la sua adozione. Osservazioni
Nella pronuncia in esame la questione giuridica preminente riguarda l'interpretazione del presupposto della constatata impossibilità di affidamento preadottivo, che è stata oggetto di dibattito all'indomani dell'entrata in vigore della norma; dibattito che, tuttavia, sembrava risolto, salvo tornare alla ribalta quando i diritti coinvolti hanno assunto anche caratteri ideologici. E' di tutta evidenza che il Tribunale per i Minorenni di Roma prima, e la Corte d'Appello poi, si sono limitati ad applicare principi ormai consolidatisi che avevano in passato consentito di risolvere positivamente situazioni del tutto omogenee (v. Trib. Min. Milano e App. Firenze già citate), con l'unica differenza che il legame esistente tra l'adottante e il genitore dell'adottando aveva, in quelle fattispecie, natura eterosessuale. E' noto che in un sistema giuridico di civil law, come il nostro, i precedenti giurisprudenziali non hanno carattere vincolante; tuttavia una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha pienamente avallato la sopra citata interpretazione giurisprudenziale non può certo essere ignorata. La sentenza della Consulta n. 383/1999 - rigettando la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riguardo al caso oggi previsto dalla lett. d) dell'art. 44, ma all'epoca contrassegnato alla lett. c) - aveva infatti espressamente affermato che «l'art. 44 della legge n. 184 del 1983 si sostanzia in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell'adozione "legittimante", consentendo l'adozione dei minori "anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7". In questa logica di apertura, la lettera c) fornisce un'ulteriore "valvola" per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere a) e b).». E ancora «Una ulteriore conferma della adottabilità dei minori in tutti i casi rientranti nelle tre lettere dell'art. 44 anche quando non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili si trae dal disposto del primo comma del precedente art. 11, il quale stabilisce che quando "risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44". E' evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella "legittimante", ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l'effettiva realizzazione degli interessi del minore». Né appaiono convincenti le recenti opinioni contrarie (v. Trib. Min. Torino 9-14 settembre 2015) e le argomentazioni ivi dedotte. In primis, i giudici torinesi hanno liquidato la sentenza della Corte Costituzionale non ritenendola attinente al caso di specie, giacché riferita alle lett. a) e c) (nell'attuale formulazione) dimenticandosi forse che, all'epoca della pronuncia della Corte, la lett. c) era l'attuale lett. d), che l'attuale lett. c) è stata introdotta dalla l. n. 149/2001 per effetto della quale la lett. c) è diventata lett. d). Né è dirimente il richiamo a Cass. civ., sent., 27 settembre 2013, n. 22292 fatto dai Giudici torinesi; con tale decisione, la Suprema Corte si era infatti limitata ad affermare che l'adozione “legittimante” (oggi piena) è da favorire – ove ne ricorrano i presupposti – a quella disciplinata dall'art. 44 l. cit., con la conseguenza che l'interesse del minore ad una adozione piena non può essere compromesso neppure dal suo stesso diritto a vedere riconosciuto il rapporto di fatto con chi ne chiede l'adozione ex art. 44 lett. d). Si trattava dell'annoso problema degli affidamenti sine die che conducevano alla paradossale conseguenza che al minore era negata la possibilità di conservare quel rapporto consolidatosi (a causa della non corretta applicazione delle norme sull'affido) con i genitori affidatari, dovendosi privilegiare un'adozione piena da parte di un'altra coppia genitoriale. Tale cattiva prassi ha peraltro recentemente portato all'approvazione della l. 19 ottobre 2015, n. 173 (c.d. legge sulla continuità affettiva). D'altra parte, il fatto stesso che l'art. 46 l. n. 184/1983 – che stabilisce l'indispensabilità dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull'adottando – sia norma generale applicabile tout court all'istituto disciplinato dall'art. 44 e non alla sola ipotesi di cui alla lett. b) (le lett. a) e c) sono escluse, riferendosi a minore orfano di entrambi i genitori) fa propendere per la correttezza dell'interpretazione estensiva della norma, così come indicato nella decisione in commento. A parere di chi scrive, cade altresì in errore il collegio torinese ove, per escludere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 lett. b) sollevata in via subordinata dal PMM, ha affermato che il diritto all'adozione non rappresenta un diritto fondamentale; la ragione di tale errore va probabilmente ricercata nella volontà del Tribunale minorile di ricondurre tale diritto al genitore, mentre semmai esso va ricondotto al minore. E' noto infatti che il diritto del minore a crescere in una famiglia costituisca diritto fondamentale per lo stesso, tutelato dalla normativa sovranazionale e quale norma interposta dalla nostra Costituzione. Ed è in tale prospettiva che andrebbe rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 lett. b) – ove non si ritenesse sufficiente la tutela fornita in via residuale dalla lett. d) – dal momento che il legame di fatto instaurato dal minore con il partner del proprio genitore (che merita di ricevere idonea copertura giuridica) è il medesimo, indipendentemente dal fatto che tra questi ultimi sussista o meno vincolo di coniugio. Se correttamente inquadrato nella prospettiva dell'interesse del minore, il caso proposto non poteva che avere esito positivo, in quanto una diversa interpretazione, alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali sopraggiunte, avrebbe inevitabilmente avuto carattere discriminatorio. |