Il TFR percepito prima del divorzio
06 Aprile 2016
Una donna già separata legalmente dal marito e con precedente regime di separazione dei beni, ha diritto a richiedere in sede di divorzio una percentuale del TFR percepito dal marito un anno dopo la separazione ma prima della richiesta di divorzio?
La risposta è indubitabilmente negativa. L'art. 12 bis l. n. 898/1970 prevede che solo il coniuge titolare di un assegno di divorzio possa chiedere e ottenere il 40% dell'indennità totale di fine rapporto percepita dall'altro coniuge e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. La giurisprudenza, in maniera granitica, ha interpretato la norma nel senso di ritenere che il coniuge (rectius: l'ex coniuge) cui sia riconosciuto un assegno di divorzio ha diritto alla quota del TFR, come sopra calcolata, solo se e quando questo è stato percepito dopo l'instaurazione del giudizio di divorzio (Cass. civ. 29 ottobre 2013, n. 24421; Cass. 14 novembre 2008, n. 27233; Cass. 10 novembre 2006, n. 24057; Cass. 29 settembre 2005, n. 19046; App. Lecce 19 ottobre 2015). Qualora detto importo sia stato percepito dopo la separazione ma prima del deposito del divorzio, di esso si terrà conto ai fini delle capacità economiche dell'obbligato all'assegno (cfr. ex plurimis, Cass. 10 marzo 2005, n. 5283; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14459; Trib. Novara 3 ottobre 2006; Trib. Perugia 13 febbraio 2007). Tornando al caso in esame (indennità di fine rapporto percepita dopo la separazione ma prima del deposito del divorzio), la moglie non avrà alcun diritto sul TFR percepito dal marito, il cui importo dovrà, però, essere correttamente valorizzato - in concorso con gli altri elementi di cui all'art. 5 l. n. 898/1970 - nel giudizio sull'an e sul quantum dell'assegno di divorzio. |