Rapporti tra trust e fondo patrimoniale
05 Maggio 2016
Il quadro normativo
Com'è noto, il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico tipico, in quanto espressamente disciplinato dal codice civile agli artt. 167 - 171. Là dove si stabilisce, in particolare, all'art. 170 c.c., che l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia» e, per l'effetto, apparirebbe configurarsi, almeno di primo acchito, il riconoscimento del fondo patrimoniale quale patrimonio separato/segregato dal patrimonio personale dei relativi costituenti/amministratori. Il trust, invece, pur potendosi considerare, oggi, anch'esso uno strumento giuridico tipico, è disciplinato, in Italia, dalla l. 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, firmata a L'Aja il 1° luglio 1985. Convenzione, il cui art. 2, dopo aver esordito affermando che ai fini della stessa Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico, riferisce che il trust presenta, tra le sue caratteristiche, quella che «i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee». Caratteristiche che, per inciso, vengono ribadite all'art. 11, sempre della Convenzione dell'Aja. Questioni giuridiche sul rapporto tra trust e fondo patrimoniale
Fermo quanto sopra, come anticipato crescono numericamente le sentenze dei giudici di merito che associano, senza approfondire particolarmente, la questione, il fondo patrimoniale e il trust. Da ultimo, ad esempio, la sentenza del Trib. di Genova, 6 novembre 2015, n. 3203 esordisce assimilando, subitaneamente e senza alcuna motivazione al riguardo, i due strumenti in oggetto; ciò, nello specifico, ai fini della qualificazione degli atti interessati dal negozio «trust» quali atti a titolo gratuito, nonché delle conseguenze ad essa correlate in punto di azione revocatoria, ex art. 2901 c.c.. Ora, posta la suddetta comune assimilazione del trust al fondo patrimoniale, nondimeno, siamo sicuri che, trattandosi di un provvedimento giudiziale, essa debba essere comunque adeguatamente motivata, tenuto conto sia delle varie e diversificate tipologie di trusts concretamente costituibili, sia di quegli orientamenti giurisprudenziali all'esito dei quali sembra ancor oggi emergere il riconoscimento, nel caso del fondo patrimoniale, dell'esistenza di un mero vincolo di destinazione, piuttosto che di un patrimonio autonomo o separato – nei termini di seguito illustrati – qual è, invece, il trust? Nel merito, infatti, con riferimento specifico alla questione giuridica facente capo all'affermazione laconica (e comunque letteralmente imprecisa) del Tribunale di Genova, secondo cui «il trust è per sua funzione assimilabile alla costituzione di un fondo patrimoniale», si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. Innanzitutto, va premesso che è attualmente alquanto diffusa, più in generale, la prassi, sia dottrinale che giurisprudenziale, di parametrare costantemente gli eventuali rimedi da applicarsi nei confronti dei trusts sui rimedi di diritto privato interno da adottarsi, se del caso, nei confronti degli strumenti domestici ad esso comparabili (vedasi, su tutti, l'atto di destinazione, di cui all'art. 2645-ter c.c., e il suddetto fondo patrimoniale). Poi, nel caso di specie, l'esercizio della prassi in questione, attuata, per l'appunto, tramite la suddetta comparazione tra il trust e il fondo patrimoniale, posto che ha in ogni caso dimenticato, come già detto, di dar conto dei vari trusts istituibili per ragioni estranee ad esigenze di matrice familiare, ha dato per scontata la risoluzione di un dibattito preliminare tutt'altro che chiarito. Infatti, è da lungo tempo discusso se il fondo patrimoniale concretizzi un semplice vincolo di destinazione oppure costituisca un patrimonio separato da quello personale del titolare dei beni messi in fondo. Detto in altri termini, fare un'affermazione come quella del Tribunale di Genova presuppone di conformare la natura giuridica del fondo patrimoniale a quella del trust, che costituisce, com'è noto, un patrimonio separato/segregato. La giurisprudenza, tuttavia, non sembra aver mai affrontato, ex professo, il problema della natura del fondo patrimoniale. Di fatto, addirittura, stando a quanto riferiscono alcuni autori, la costituzione di un fondo patrimoniale determinerebbe, per i giudici di legittimità, «soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica (implicherebbe) l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo alla inalienabilità dei beni» (cfr. T.V. Russo, art. 167, in G. Perlingieri (cur.), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 2010, 728 ss., 730, là dove si richiamano, nell'ordine, Cass. 21 novembre 2000, n. 15927, in Rep. Foro it., 2000, voce “Fallimento”, n. 425 e Cass. 8 settembre 2004, n. 18065, in Giust. civ., 2005, I, 997 ss.). Nondimeno, se si esaminano i provvedimenti giurisprudenziali richiamati da detti autori, ci si rende conto che:
a) le fattispecie interessate dalle decisioni da costoro evocate concernevano la quaestio dell'opponibilità, da parte dei figli dei coniugi costituenti il fondo patrimoniale, dell'esistenza del fondo patrimoniale stesso al fallimento dei predetti coniugi; e che
b) la Corte di Cassazione ha asserito, nella circostanza, che la costituzione di un fondo patrimoniale determini solo un vincolo di destinazione sui beni ad esso assoggettati, perché lo stesso fondo, con riguardo alla figura dei predetti figli interessati, «non conferisce ai figli una posizione suscettibile di essere lesa da atti di disposizione dei beni stessi o da pretese ed iniziative anche giudiziali di terzi che i beni abbiano ad oggetto» (cfr. Cass. 21 novembre 2000, n. 15927).
Cosicché, si può concludere che non esistono elementi decisivi per ritenere che i giudici di legittimità considerino il fondo patrimoniale come un semplice effetto/prodotto della creazione di un vincolo di destinazione su uno o più beni, piuttosto che come un patrimonio, autonomo o separato, nei termini di cui a seguire. Anzi potendosi ricavare, sia dall'analisi di alcuni degli stessi provvedimenti già richiamati (si veda Cass. 8 settembre 2004, n. 18065, in cui, in un passaggio successivo a quello sopra riportato, parlando della natura gratuita del negozio costitutivo di fondo patrimoniale, si è espressamente riferito che «i beni del fondo patrimoniale, pur appartenendo ai coniugi, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori»), sia dall'analisi di altri provvedimenti ancora (vedasi su tutti Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, in Giust. civ., 2000, I, 2584 ss., in cui si è affermato, incidenter tantum, che «I beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, in quanto, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori»), sia, infine, dalla lettura anche del solo testo delle norme che lo concernono (rispettivamente, l'art. 167, comma 1, c.c., là dove si parla, letteralmente, di costituzione di «un fondo patrimoniale», con destinazione di «determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito»; l'art. 168 c.c., dove si riferisce, al comma 1, della proprietà «dei beni costituenti il fondo patrimoniale» e si fa menzione, sempre di beni costituenti il fondo patrimoniale anche al comma 2 e 3, con riferimento, rispettivamente, ai frutti e all'amministrazione dei beni stessi; e infine gli artt. 169 e 170 c.c., dove si parla, in ambedue le norme, di «beni del fondo patrimoniale»), opinione esattamente contraria: ovverosia, che il fondo patrimoniale concretizzi un vero e proprio patrimonio, se per patrimonio si intende «un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, aventi contenuto economico, unificati dalla legge vuoi in considerazione della loro appartenenza al medesimo soggetto, vuoi in considerazione di una loro destinazione unitaria» (cfr. P. Trimarchi, Istituzioni di Diritto Privato, XX ed., Giuffrè, Milano 2014, par. 68, 102). Ritornando quindi ai discorsi dottrinali sulla natura del fondo patrimoniale, si deve rilevare innanzitutto, in questo senso anche in piena conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che è indubbio che si abbia a che fare con l'istituto in oggetto allorché si tratti di uno o più beni destinati, nello specifico, al «soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia nucleare» (cfr. C.M. Bianca, Diritto civile – la Famiglia – Le successioni, Giuffrè, 2a ed., Milano 1985, Vol. II, 104). Tuttavia, più discusso è, invece, se questi beni destinati configurino, nel loro insieme, un patrimonio autonomo piuttosto che un patrimonio separato. La distinzione richiede, infatti, che vi sia anche un'idea comunemente condivisa di patrimonio autonomo e di patrimonio separato; ma così non è, perché alcuni autori distinguono i due istituti sulla base del fatto che vi sia titolarità individuale o collettiva dei beni ad essi facenti capo, mentre altri autori li differenziano in relazione al grado di autonomia che caratterizza i beni stessi in rapporto al patrimonio generale dei soggetti cui essi fanno riferimento. Difatti, da un lato, si afferma che «se il patrimonio di destinazione fa capo a una pluralità di persone è detto patrimonio autonomo» (cfr. Trimarchi, Istituzioni di Diritto Privato…op.cit., 102, là dove si prosegue riferendo che sono un esempio di patrimonio autonomo «i patrimoni delle associazioni, dei comitati, delle società e di altre organizzazioni collettive») e che, invece, «se il patrimonio di destinazione fa capo a una sola persona, distinguendosi dal patrimonio generale di questa, viene detto patrimonio separato» (Idem, 103: «Ne è esempio l'eredità accettata con beneficio d'inventario (…omissis…). Altro esempio, che meglio vedremo a suo tempo, è quello del patrimonio soggetto a liquidazione fallimentare»); mentre dall'altro si dice che il patrimonio separato «allude al fenomeno del distacco di una parte del patrimonio, che continua ad appartenere allo stesso soggetto» (cfr. A. Torrente e P. Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, XVIII ed., Giuffrè, 2007, § 94, 104-105, 105), laddove il patrimonio autonomo è «invece, quello che viene attribuito ad un nuovo soggetto mediante la creazione di una persona giuridica (ad es., società di capitali, associazione riconosciuta, ecc.), oppure anche ad un ente che, sebbene sprovvisto di personalità, è, peraltro, dotato di autonomia patrimoniale, sebbene imperfetta (ad es., società di persone, associazione non riconosciuta, comitato, ecc.)» (Ibidem). Ciò posto, sia in forza di quanto già dichiarato, pur se incidenter tantu, dalla Corte di Cassazione, sia in virtù del fatto che i beni continuano (almeno di regola) ad appartenere agli stessi soggetti che lo costituiscono (e cioè i coniugi), si ritiene qui che sia più corretto inquadrare il fondo patrimoniale nella categoria dei patrimoni separati, seguendo la definizione di patrimonio separato da ultimo riportata. Fermo quanto sopra, nondimeno, resta poi il fatto che, in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 ottobre 2009, n. 21658 (in Giust. civ., 2010, 2, I, 296 ss.), ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, la prassi notarile, quando procede all'annotazione dei fondi patrimoniali nei registri dello stato civile, in mancanza, per l'appunto, di un pronunciamento ex professo sulla natura del fondo, nel caso dell'ampliamento di un fondo patrimoniale già esistente, previa conferimento di nuovi beni, per evitare conseguenze negative in punto di opponibilità ai terzi degli effetti dell'atto integrativo stipulato, provvede ad annotare un nuovo vincolo a latere di quello già annotato. Questo quando, se il fondo patrimoniale fosse riconosciuto a tutti gli effetti come un patrimonio separato (al pari del trust), ciò non dovrebbe essere affatto necessario. Perché, da un lato, dovrebbe bastare, in tal senso, l'eventuale trascrizione del vincolo sui singoli beni suscettibili di trascrizione ex art. 2643 c.c. e ss. (trascrizione alla quale, invece, i giudici di legittimità hanno negato qualsiasi valore dichiarativo, dopo la modifica dell'art. 2647 c.c., introdotta a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975); e perché, dall'altro, dovrebbe esservi altresì surrogazione reale dei beni conferiti nel suddetto fondo patrimoniale (per contro, invece, negata, di fatto, da tutti quei giudici che, interpretando stricto sensu l'art. 169 c.c., non autorizzano la libera alienabilità dei beni vincolati ad una convenzione altrimenti riconosciuta come matrimoniale, ex art. 162 c.c. e ss., e quindi modificabile – e perfino scioglibile – ai sensi dell'art. 163 c.c.). Cosicché, è indubbio che vi sia attorno alla natura del fondo patrimoniale un'incertezza pratica e teorica tale per cui affermare che il trust sia assimilabile ad esso costituisce nulla più che una petizione di principio, da ritenersi non accettabile in sede di stesura di un provvedimento giurisprudenziale, se non seguita da adeguata motivazione relativa agli effetti in ragione dei quali detta assimilazione sia affermata. In altre parole, in sintesi, nel caso del provvedimento sopra richiamato a titolo di esempio, il Tribunale di Genova avrebbe dovuto chiarire il significato dell'affermazione laconica sopra riportata; cosa che, invece, non ha fatto, ingenerando dubbi sul valore stesso del suo provvedimento, che, seppur sanabile, da questo punto di vista (in quanto improduttivo di conseguenze pratiche per le parti in giudizio), nondimeno dà atto, al pari di numerosi altri provvedimenti odierni in materia di trust, di un'effettiva inconsapevolezza dei problemi giuridici sottesi sia all'istituto in questione, sia a quelli di diritto privato domestico ad esso affini (come, latu sensu, lo stesso fondo patrimoniale), in parte su di esso anche maldestramente modellati (come nel caso dell'atto di destinazione). Che poi, per concludere, come si può ad ogni modo inferire da una lettura attenta dell'intera sentenza (peraltro altresì troppo sintetica e riduttiva nel suo complesso), l'assimilazione in oggetto possa trovare un punto di convergenza nella riconosciuta gratuità, almeno di principio (ma comunque da accertarsi e spiegare, nelle singole fattispecie), tanto dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale (affermata, ex multis, da Cass. 7 marzo 2005, n. 4933, in Familia, 2006, 170, con nota di Polimeno e da Cass. 4 marzo 2008, n. 5816, in Guida al Dir., n. 23/2008, 98), quanto dell'atto istitutivo di un trust, ciò è e resta altra questione, che lascia impregiudicate tutte le osservazioni sopra esposte. Senza contare che, tra l'altro, nella circostanza, il Tribunale di Genova avrebbe potuto risolvere (come ha, di fatto, poi, in parte risolto, sia pur facendo confusione anche tra atto istitutivo di trust e atto di dotazione di beni in trust) il problema della natura gratuita od onerosa dell'atto revocabile di turno, semplicemente sulla base dell'analisi delle clausole dell'atto stesso; e trattandosi, nello specifico, di revocatoria di un atto di dotazione, dichiararla, peraltro dopo aver accertato, in via preliminare, la natura giuridicamente neutra di tale atto e la sua esecuzione franco-valuta (fattori di cui, invece, non si fa menzione nel provvedimento, anche in virtù della confusione di cui sopra), sulla base della mera disamina delle clausole dell'atto istitutivo di trust, nella sua qualità, a questo punto, di negozio giustificativo (per causa esterna) del predetto atto di conferimento/dotazione di beni in trust. In conclusione
In forza di tutto quanto sopra esposto, risulta abbastanza chiaro che, se, da un lato, è anche possibile associare, nella singola circostanza, trust e fondo patrimoniale, ai fini della risoluzione di una ben determinata questione specifica, nondimeno questa associazione dev'essere di volta in volta ben chiarita e adeguatamente giustificata. Pena il rischio, in caso contrario, di incorrere in una mera petizione di principio, contraddetta, nei fatti, proprio anche ai fini della risoluzione della quaestio di turno, da tutta una serie di provvedimenti che indirizzano, oggettivamente, verso una soluzione in senso diametralmente opposto. |