Alimenti: sì all'assegno in favore del figlio cinquantenne in stato di bisogno
05 Maggio 2017
Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello ha condannato la madre dell'appellante, cinquantenne disoccupato, a corrispondere al figlio un assegno alimentare, la soccombente ha presentato ricorso per cassazione.
Secondo la Suprema Corte, il Giudice di secondo grado si è correttamente uniformato al principio in base al quale il diritto agli alimenti è legato alla prova, da parte dell'alimentando, non solo del proprio stato di bisogno ma anche dell'impossibilità di provvedere, per incapacità fisica o per circostanze a lui non imputabili, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa. La Corte distrettuale, infatti, ha ritenuto provati i presupposti ex art. 438 c.c. attesa la situazione di bisogno (non contestata) del figlio della ricorrente e l'impossibilità di provvedere altrimenti al proprio mantenimento, in considerazione dei suoi infruttuosi ma comprovati tentativi di trovare un'occupazione e della sua problematica condizione psicologica. La Cassazione, pertanto, rigetta il ricorso. |