Le spese straordinarie: questioni controverse
05 Luglio 2017
Le spese straordinarie
Contestualmente all'assegno di mantenimento nella prassi, viene abitualmente determinata la suddivisione percentuale delle c.d. spese straordinarie. Il vantaggio è quello di rendere il contributo più adattabile ai cambiamenti legati alle esigenze del minore, nonché di ripartire tra i genitori il rischio economico legato agli imprevisti. La suddivisione è, nella maggior parte dei casi, determinata nella misura del 50%, peraltro in ipotesi di rilevante differenza tra le situazioni economiche dei due genitori, le spese, secondo la giurisprudenza, devono essere distribuite in modo proporzionale ai rispettivi redditi (Cass. n. 18869/2014). È altresì noto, soprattutto da parte degli operatori, come la maggior parte delle volte la questione non si risolva con il provvedimento giudiziale che suddivide le spese straordinarie ma sorgano numerosi problemi di ordine pratico sulla natura e tipologia di tali spese, sulla loro necessità, sul loro ammontare, nonché, sull'esistenza di un preventivo accordo tra i genitori. Una difficile individuazione
Si consideri infatti che nonostante le numerose questioni presentatesi nella prassi non vi è una chiara delimitazione delle spese considerate “straordinarie”. L'orientamento maggioritario della giurisprudenza, nel tentativo di fissare un discrimen tra le spese che rientrano nel mantenimento del minore e quelle che esulano, sostiene che le spese ordinarie sono quelle finalizzate a soddisfare i bisogni quotidiani, mentre quelle straordinarie sono quelle necessarie a far fronte ad eventi non costanti nella vita dei figli, imprevedibili e non quantificabili in anticipo ovvero quelle di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (Cass. n. 9372/2012; Cass. n. 11894/2015). In tal senso si sostiene che per spese straordinarie devono intendersi «quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l'inserimento nell'assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare» (Trib. Catania 4 dicembre 2008). Si ritiene che tali spese comprendano tutte quelle non strettamente legate alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale: vi rientrano pertanto, non solo le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che comunque attengono ad un lasso più o meno lungo e determinato di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); nonché quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili), fatta esclusione, quindi, di quelle meramente voluttuarie (Trib. Lamezia Terme 4 maggio 2005). Assegno di mantenimento forfettario
È stata in passato ventilata la possibilità di stabilire a priori in modo forfettario le spese straordinarie al fine di diminuire i contrasti tra genitori (in tal senso Cass. n. 18242/2006). La giurisprudenza, peraltro, perlopiù respinge tale possibilità. «Talune di queste spese, infatti possono essere non solo imprevedibili ma anche imponderabili tanto che il fatto che vengano incluse comunque nell'assegno di mantenimento, così come è stato quantificato, potrebbe determinare una compressione dei diritti del minore a vedere soddisfatte tutte quelle particolari esigenze che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita e che necessitano di interventi economici straordinari» (App. Napoli 6 giugno 2008, n. 2201; Cass. n. 11894/2015). L'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi infatti «in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento» (Cass. n. 9372/2012). Un assegno forfettario andrebbe inoltre in senso opposto rispetto ai principi della bigenitorialità, introdotti con l'affido condiviso, tra cui si ricorda la necessaria responsabilizzazione di entrambi i genitori, anche quello non convivente, che deve essere coinvolto nelle scelte riguardanti i figli. Spese scolastiche
Tra le questioni più problematiche si trovano le spese scolastiche. In materia si nota come vengano per lo più fatte rientrare nelle spese ordinarie quelle relative all'acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola (Cass. n. 16664/2012; Cass. n. 11316/2011). Sono invece state considerate dalla giurisprudenza spese straordinarie: spese per tasse scolastiche, tasse universitarie, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche, corsi di lingue o viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento (Trib. Pisa, 20 febbraio 2010, Cass. n. 19040/2003), costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer (Trib. Modena 1 dicembre 2005, n. 2051). Spesso discusso tra i genitori è altresì il pagamento della mensa scolastica considerato da alcuni un di più rispetto all'ordinario obbligo di mantenimento (Trib. Roma n. 378/2006), reputato invece da altri rientrante nell'assegno già stabilito dal giudice (Trib. Monza n. 2202/2008). Controverso è frequentemente, sempre in ambito scolastico, anche il pagamento di gite o di attività continuative integrate nella didattica quali teatro, ceramica, musica o altro. Problematiche in tal senso sono anche le spese sportive che se vengono spesso definite straordinarie sono invece altre volte considerate parte dell'obbligo di mantenimento che, si precisa, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. ed ora dell'art. 316-bis c.c. (in forza delle modifiche di cui al d.lgs. n. 154/2013), impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducili solo a quelle alimentari, ma anche abitative, scolastiche, sportive, sanitarie e sociali (Cass. 12461/2008). Le spese sanitarie
Oggetto di accese discussioni, anche per la loro rilevanza economica, sono le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Vengono per lo più considerate spese rientranti nel generale obbligo di mantenimento dei figli «quelle relative ad una normale visita pediatrica di controllo o all'acquisto di medicinali da banco» (Trib. Catania 4 dicembre 2008) quali «antibiotico, antipiretico, sciroppo espettorante», necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore. La necessità di questi specifici medicinali infatti può ritenersi, precisa la giurisprudenza di merito, «di uso frequentissimo e nessun carattere di straordinarietà può essere attribuito al relativo acquisto» (App. Catania 29 maggio 2008). Viceversa, possono considerarsi straordinarie le spese per le cure odontoiatriche, per l'acquisto di occhiali da vista o di farmaci particolari, visite specialistiche, interventi chirurgici, pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapie, trattamenti psicoterapeutici, nonché spese per un improvviso e necessario intervento chirurgico, o per medicinali necessari per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana del figlio (cfr. Cass. n. 8995/1992). L'accordo tra le parti
Al di là comunque di quelle che possono essere le singole voci di spesa, questione spesso al centro di controversie è, se sia necessario, che le spese straordinarie siano preventivamente concordate tra i genitori ai fini dell'ottenimento del rimborso della metà di quanto versato dal genitore affidatario o convivente con il figlio. Si registrano in proposito diversi orientamenti giurisprudenziali. Decisioni di maggior interesse per i figli. Un indirizzo interpretativo sostiene che la necessità di un accordo tra i genitori sia limitato ai soli casi in cui le spese non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (Cass. n. 6297/2014; Cass. n. 9376/2011). In proposito si fa in giurisprudenza una distinzione tra il concetto di "spese straordinarie", e la nozione "decisioni di maggiore interesse". Queste ultime vanno adottate da entrambi i genitori anche quando, il figlio è affidato ad uno solo dei due (art. 337-ter e 337-quater c.c.). Si possono così avere decisioni rilevanti per i minori, quali ad es. la scelta dell'educazione religiosa o il tipo di studi che non comportano pesi economici. Si sottolinea in proposito come il genitore affidatario, o che convive con il figlio, abbia l'onere di informare l'altro delle questioni rilevanti riguardanti i figli, a meno che ciò non comporti danni al minore causando un allungamento dei tempi della scelta. Può altresì al contrario accadere che una spesa, realizzata nell'interesse della prole, pur essendo ingente, non costituisca una decisione di maggior interesse e che di conseguenza il genitore non affidatario, pur non avendo partecipato alla decisione, sia costretto a rimborsare le relative somme sulla base della sola presentazione da parte dell'affidatario di adeguata documentazione giustificativa (Cass. n. 4459/1999). In proposito la giurisprudenza ha sottolineato come la rimborsabilità delle spese straordinarie cosiddette semplici (ossia non implicanti decisioni di maggior interesse per la prole), non comprese nell'assegno e unilateralmente assunte da uno dei genitori senza informare l'altro (o in presenza di un suo esplicito dissenso), non può che esser rimessa, di volta in volta, alla valutazione del giudicante, il quale vaglierà le ragioni del rifiuto (e, quindi, se trattasi di spesa trasmodante rispetto al tenore di vita o non conforme all'esigenza di sviluppo della prole), ovvero la sussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza (Trib. Catania 4 dicembre 2008). Il previo accordo tra i genitori è perciò necessario, secondo tale orientamento giurisprudenziale, solamente quando le spese straordinarie riguardano “decisioni di maggiore interesse per i figli” (Tra le altre: Cass. n. 2182/2009 e Cass. 9376/2011). Pertanto il genitore non affidatario o comunque non convivente con il figlio “non ha diritto di interloquire sulle spese straordinarie a meno che non attengano in concreto a questioni di particolare interesse” (Cass. n. 8676/2010). L'assunto può peraltro portare a casi non molto equi. Spese non importanti per la vita del figlio, ma ingenti da un punto di vista economico, potrebbero infatti essere assunte da un genitore e poi gravare anche sull'altro. Si pensi ad es. ad un viaggio o a nuovi mobili della camera. L'interesse del minore. Un diverso e più recente orientamento interpretativo, si spinge ancora oltre fondando l'obbligo di rimborso delle spese sostenute non tanto sulla previa condivisione delle stesse quanto sulla valutazione dell'interesse del figlio. In tal senso si sostiene che anche nel caso di decisione "di maggiore interesse" non sia configurabile a carico del genitore affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (Cass. n. 4060/2017; Cass. n. 2127/2016; Cass. n. 19607/2011: nella specie si trattava di spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di lingue). Sussiste così, secondo tale linea interpretativa, a carico del genitore non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso alle spese (così Cass. n. 16175/2015: nella specie la Corte rigettava il ricorso di un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per la cameretta nuova della figlia e per lo stage all'estero della stessa per imparare l'inglese. Inutilmente l'uomo aveva lamentato che gli esborsi non erano né urgenti né indifferibili e comunque non erano stati concordati preventivamente tra i due ex coniugi). Allo scopo di mitigare il principio peraltro, si precisa, che tali spese devono essere compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono (Cass. n. 19607/2011) e devono corrispondere all'interesse del minore (Cass. n. 16175/2015). In tale linea interpretativa pertanto si sottolinea che anche qualora le spese conseguano a decisioni di maggior interesse per i figli, il genitore che le ha effettuate senza consultare l'altro non perde per questo il diritto al rimborso (Cass. n. 2127/2016). Mentre le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha effettuate, spetterà al giudice verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore (Cass. n. 4753/2017). L'organo giudicante dovrà in particolare valutare essenzialmente due aspetti: che le spese corrispondano all'interesse del minore, in rapporto all'utilità derivante al figlio da tale spesa, e che siano sostenibili in relazione alla situazione economica dei genitori. Si vuole comunque sottolineare che, se da una parte il genitore che assume da solo scelte comportanti spese ingenti per il figlio può ottenere il rimborso, dall'altra tale comportamento può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi (Cass. n. 2467/2016). La scelta della scuola
Tra le scelte rilevanti nella vita della famiglia vi è quella della scuola dei figli, che, se privata, comporta ingenti spese. In proposito non si ritrova in giurisprudenza uniformità di vedute. È stato innanzitutto affermato che, nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore tra cui si includono quelle attinenti agli studi, in relazione alle quali la legge prevede espressamente un dovere di vigilanza del non affidatario, ciascun genitore, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all'autorità giudiziaria (Cass. 5262/1999; nella specie il genitore non affidatario aveva contestato il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata. La S.C. aveva ritenuto sufficiente, per la sussistenza dell'obbligo di rimborso, l'esistenza del titolo giudiziale e la mancata, tempestiva adduzione da parte del genitore non affidatario di validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola). Si ricorda invece un diverso intervento della Cassazione che ha ritenuto che il pagamento della retta scolastica di un istituto privato non può essere posto a carico del genitore che non ha scelto quella particolare scuola. Nella specie la Corte ha precisato che la scelta dell'istituto scolastico non coincide con «un bisogno primario come quello dell'istruzione dei figli, bisogno che ben può essere soddisfatto ricorrendo a scuole pubbliche, ma semplicemente con il desiderio di far frequentare ai figli una scuola privata» (Cass. n. 25026/2008). L'inadempimento del genitore obbligato
Nell'ipotesi in cui il genitore obbligato non adempia al pagamento dell'assegno mensile, l'altro può agire per il recupero forzoso del credito utilizzando il provvedimento giudiziale che statuisce l'ammontare del mantenimento, già dotato di efficacia esecutiva. Problematica peraltro diviene la questione nel caso delle spese straordinarie in quanto il provvedimento che suddivide tali spese tra i genitori o che le pone a carico di uno dei due è generico e privo dunque dei requisiti della certezza e della liquidità necessari, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per procedere ad esecuzione forzata. Di fronte a questo problema la giurisprudenza è divisa. Un primo orientamento della Corte di Cassazione stabilisce, in proposito, che in caso di inadempimento all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie è necessario un ulteriore intervento del giudice, finalizzato a definire l'effettività e l'ammontare delle spese ulteriori (Cass. n. 1758/2008) L'intervento deve, secondo la giurisprudenza, «accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunti sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia» (Cass. n. 2815/2014). Si ritiene di conseguenza che ai fini del recupero delle spese accessorie per i figli non contenute nell'assegno di mantenimento periodico, sia necessario ricorrere al procedimento di cognizione ovvero di ingiunzione, sempreché delle spese straordinarie possa essere provato per iscritto l'esatto ammontare. Al contrario recenti interventi della Cassazione statuiscono che il provvedimento giudiziale che stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità (Cass. n. 21241/2016; Cass. n. 4182/2016). In tal senso un importante intervento della Corte di Cassazione (Cass. n. 11316/2011) pur ribadendo il principio consolidato secondo cui in tema di spese straordinarie relative ai figli, è necessario nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, ha precisato che «il provvedimento con cui in sede di separazione si stabilisca, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità. Tutto ciò, impregiudicato, beninteso, il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore». I protocolli dei Tribunali
Attualmente in alcuni Tribunali italiani, proprio al fine di delimitare le varie questioni legate alle spese straordinarie e pertanto di diminuire il contenzioso, sono stati redatti grazie alla collaborazione degli operatori della materia, magistrati ed avvocati, dei protocolli di intesa che contemplano anche la disciplina delle spese straordinarie. Si segnalano in particolare i protocolli di Milano, Firenze, Bolzano, Vicenza, Bergamo, Roma, Verona. Con una lettura sommaria si può evidenziare che spesso nei protocolli si richiede: - che i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine spese straordinarie e provvedano, invece, a indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno corrispondere pro quota; - che le spese siano altresì precisate suddividendole in medico-sanitarie, scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche; - che siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico-sanitarie, esse non necessitano di essere previamente concordate qualora urgenti (in tal senso Protocollo del Tribunale di Verona). Importante in questo contesto è la differenziazione tra le spese che richiedono il previo accordo dei genitori e quelle per le quali invece non è necessario. Vengono inoltre per lo più dettagliatamente elencate le voci di spesa per i figli che vanno incluse nel contributo mensile e quelle da considerare straordinarie. Tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento si elencano: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista). Tra le spese straordinarie per le quali è necessario il consenso dei genitori si indicano: spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e per coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Tra le spese straordinarie obbligatorie che non richiedono il previo consenso al fine della ripartizione si indicano: libri di testo, spese sanitarie urgenti non coperte dal servizio sanitario nazionale, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche ed oculistiche, spese di bollo, di assicurazione e per il mezzo di trasporto (elenco contenuto nel Protocollo del Tribunale di Roma).
In conclusione
Certo è che la litigiosità delle coppie in crisi, ben nota agli operatori del settore, può trovare ampio spazio in un tema come quello delle spese straordinarie. Si vuole pertanto evidenziare un invito della Cassazione secondo la quale «attesa la notorietà dell'evenienza di un'esasperata conflittualità tra i coniugi in fase di separazione, il provvedimento di affidamento bene ed opportunamente potrebbe prevedere già dalla sua formazione in modo espresso» modalità precise per il rimborso delle spese straordinarie, «per soddisfare l'esigenza di prevenire quanto più possibile le occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di separazione o divorzio e la moltiplicazione - non indispensabile - di disagi e dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e nei tempi successivi» (Cass. n. 11316/2011). |