Separazione: no all'affido di "Fido"
05 Agosto 2016
Nel procedimento di separazione proposto da Tizia, il resistente Caio non si oppone alla domanda si separazione e all'assegnazione della casa familiare, ma chiede di disporre che entrambi si occupino congiuntamente del cane di proprietà comune e di autorizzare la permanenza dello stesso a settimane alterne presso l'abitazione di ciascuna parte.
La domanda di separazione, accertata la frattura insanabile delle comunione materiale e spirituale della coppia, viene considerata fondata e pertanto accolta, invece quella relativa alla gestione e all'accudimento del cane viene dichiarata inammissibile. I giudici ricordano l'orientamento della Corte di Cassazione che, risolvendo il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedono tale possibilità solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione: per subordinazione o di connessione forte.
Al giudice investito della domanda di separazione, stando all'attuale disciplina normativa, non è consentito, quindi, disporre in merito a domande relative alla gestione degli animali domestici, esulando tali aspetti dal tema decidendum e non potendo per le ragioni sottolineate dalla Suprema Corte ritenersi ammissibile il cumulo. |